Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020


January.28.2020

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale 304 del 30 dicembre 2019)

a cura di Attilio Mazzilli, Flavio Notari e Aniello Veneri

RIFERIMENTO

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Art.1, comma 2

Slittamento dell'aumento dell'accisa sul gasolio e sulla benzina

Viene neutralizzato, per il 2020, l'aumento dell'accisa sul gasolio e sulla benzina, rimodulando gli incrementi negli anni successivi.

Art.1, comma 3

Stop all'aumento IVA per il 2020

Vengono confermate per il 2020 le aliquote Iva in vigore nel 2019. Viene, inoltre, rivista la progressione degli aumenti a partire dal 2021. In particolare:

  • l'aliquota Iva ridotta al 10% viene incrementata al 12% a decorrere dal 2021;
  • l'aliquota Iva ordinaria viene incrementata al 25% nel 2021 e al 26,5 a decorrere dal 2022.

Art.1, commi 4 e 5

Deducibilità dell'Imu per i beni strumentali

Viene confermata, per il periodo d'imposta 2019, la deducibilità al 50%, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, dell'IMU per gli immobili strumentali. Tale percentuale di deduzione è applicabile anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Art.1, comma 6

Cedolare secca

Viene stabilizzata al 10 per cento l'aliquota della cedolare secca ridotta per le locazioni a canone concordato per i comuni ad alta densità abitativa.

Art.1, comma 8

Sgravi contributivi apprendistato

Viene introdotto uno sgravio totale dei contributi per le assunzioni effettuate, a partire dal 1 gennaio 2020, dalle imprese che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, tramite contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Art.1, comma 10

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

Per favorire l'occupazione giovanile viene previsto uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi, e per un ammontare non superiore a 3.000 euro l'anno, pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
  • al 100% per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

In particolare, lo sgravio:

  • viene esteso alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 dei giovani fino a 34 anni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018;
  • viene confermato per gli anni successivi il limite di 29 anni e 364 giorni;
  • viene consentito l'aumento transitorio della misura dello sgravio al Sud, ossia nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Art.1, comma 11

Bonus occupazione giovani eccellenze

Vengono resi strutturali gli sgravi fiscali per l'occupazione dei laureati, già previsti dalla Legge di Stabilità per il 2019. Tuttavia, viene ridotto l'ammontare dello sgravio contributivo che scende da 8.000 euro a 3.000. L'agevolazione è riservata ai datori di lavoro che assumono giovani:

  • in possesso di laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni di età;
  • in possesso di dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento dei 35 anni di età.

Art.1, comma 70

Sconto in fattura per lavori condominiali

Viene prevista la possibilità per i condomini di beneficiare dello sconto in fattura al posto dell'ecobonus per tutti i lavori (di importo pari o superiore a 200.000 euro) sulle parti comuni di edifici che rientrano nel campo delle ristrutturazioni di primo livello, come definite dal dm 26 giugno 2015 (ossia interventi che oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio).

 

Art.1, comma 90

Finanziamento per investimenti per l'efficienza energetica

Viene previsto che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) potranno essere destinate a programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

Sugli interventi ammessi al finanziamento potrà essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento.

Termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi verranno stabiliti dal MEF di concerto con il MISE.

Inoltre, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi da parte di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, possono essere integrate con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili.

Art.1, comma 118

Credito d'imposta monitoraggio sicurezza statica

Viene previsto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Il credito è destinato a tutti i contribuenti ed è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le norme di attuazione sono demandate ad un decreto del MEF da adottare entro novanta giorni.

Art.1, comma 123

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

Viene istituito un apposito fondo per favorire gli investimenti in innovazione nel settore agricolo. Il Fondo ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020 ed è riservato alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art.32 del Tuir, ossia che svolgono attività di coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti agricoli. Il Fondo ha lo scopo di sostenere gli acquisti di beni strumentali nuovi e di software, ossia dei beni compresi nell'allegato B alla Legge di bilancio per il 2017. Sarà un decreto interministeriale (MEF e Politiche agricole) a determinare le regole per l'accesso al Fondo.

Art.1, comma 175

Proroga ecobonus, detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili

Vengono prorogate per il 2020, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati (pari al 50% e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e pari al 65% per gli infissi e le schermature solari).

Art.1, comma 176

Stop per i privati allo sconto in fattura al posto dell'ecobonus

Vengono eliminate le norme del Decreto Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34) che hanno introdotto la possibilità di ottenere uno sconto in fattura, al posto dell'ecobonus, per tutte le tipologie di interventi di risparmio energetico.

Art.1, commi 177-179

Proroga sport bonus

Viene prorogata, per il 2020, la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito è riconosciuto sia ai soggetti Irpef che Ires ed è pari al 65% dell'importo erogato. Viene inoltre chiarito che:

  • per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione;
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
  • non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di 700.000 euro (legge 388/2000), e quello annuale di 250.000 euro (legge 244/ 2007).

Art.1, commi 184-197

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

A decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e nei software contenuti nell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito d'imposta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento:

  • per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") è previsto un bonus pari a:
    • 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20 per cento per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti in beni strumentali diversi: 6 per cento nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017: 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.

La concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.

Art.1, commi 198-209

Nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Viene introdotto, a partire dal 1 gennaio 2020, un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative in favore delle imprese che, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare le attività di (i) ricerca fondamentale (ii) ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Sono ammissibili al beneficio:

  1. le spese per ricercatori e tecnici e in caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato o dottorandi, assunti a tempo indeterminato e impiegati in Italia, le spese concorrono per un importo pari al 150%;
  2. le quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e ai software utilizzati per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;
  3. le spese per contratti di ricerca stipulati con soggetti esterni. Nel caso si tratti di università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono per un importo pari al 150%;
  4. le quote di ammortamento relative all'acquisto di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti;
  5. le spese per servizi di consulenza nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale o di ricerca esterna, senza tenere conto delle maggiorazioni;
  6. le spese per materiali, forniture e altri prodotti anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o di ricerca esterna.

Il credito è riconosciuto in misura pari:

  • 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • 6% per le attività di innovazione tecnologica nel limite massimo di 1,5 milioni;
  • 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni;
  • 6% per le attività di design e ideazione estetica nel limite massimo di 1,5 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione ed è cumulabile con le altre agevolazioni per le stesse spese entro l'ammontare massimo annuo previsto.

Inoltre, sono considerate ammissibili:

  • le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità;
  • le stesse regole valgono anche per le attività di design e ideazione estetica.
  • Art.1, commi 210-217

    Proroga del credito d'imposta formazione 4.0

    Viene confermato, anche per il 2020, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale seppur con le seguenti modifiche nelle percentuali del credito:

    • per le piccole imprese, al 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro;
    • per le medie imprese, al 40% delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro;
    • per le grandi imprese, al 30% delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro.

    L'ammontare del credito, fermi restando i limiti massimi annuali, è aumentato al 60% nel caso in cui destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati.

     

    Art.1, commi 219-224

    Bonus facciate

    Viene introdotta una detrazione pari al 90% per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

    Sono ammessi a godere del bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache (mura), balconi e fregi ornamentali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti.

    Art.1, commi 226-229

    Nuova Sabatini ed investimenti eco-sostenibili

    Viene rifinanziata la Nuova Sabatini con l'obbiettivo di favorire gli investimenti nel Mezzogiorno e quelli ecosostenibili. In particolare una quota pari al 30 per cento delle risorse è riservata alla concessione dei contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, ossia degli investimenti "Industria 4.0".

    Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione del 60 per cento già prevista è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    Viene, inoltre, prevista un'ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per queste operazioni è prevista una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.

    Art.1, comma 287

    ACE

    Viene ripristinata l'ACE ovvero il meccanismo che riconosce un'agevolazione fiscale alle imprese (società di capitali, di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria) che incrementano il capitale proprio mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. L'aliquota viene fissata in misura pari all'1,3%.

    Art.1, comma 300

    Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali

    Viene esteso al 2020 il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il credito è pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60 mila euro.

    Art.1, comma 319

    Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

    Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

    Art.1, commi 504-506

    Mutui a tasso zero per l'imprenditoria femminile

    Viene introdotta la possibilità di concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per l'attuazione è previsto un fondo rotativo di 15 milioni di euro per il 2020.

    Art.1, commi 513-514

    Oleoturismo

    Viene disciplinata l'attività di oleoturismo su modello dell'enoturismo. Le attività ricomprese nella normativa sono quelle di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Per chi svolge questa tipologia di attività, su modello di quanto previsto per l'enoturismo è prevista la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini Irpef, con un coefficiente di redditività del 25% e la riduzione dell'Iva dovuta al 50%.

    Art.1, commi 524-527

    Agevolazioni per la produzione di biogas

    Viene previsto un incentivo sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas. L'agevolazione è prevista per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati con le seguenti caratteristiche:

    • in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
    • che non godono di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
    • la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici;
    • che riconvertono la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna SpA a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

    L'importo spettante sarà definito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e sarà erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni.

    Art.1, comma 629

    Riduzione detrazioni IRPEF per redditi oltre i 120.000 euro

    Vengono ridotti gli oneri detraibili per i redditi oltre 120.000 e completamente azzerati in caso di redditi superiori a 240.000 euro relativi a:

    • asilo nido e attività sportiva ragazzi;
    • istruzione scolastica e universitaria e affitto per fuori sede;
    • disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
    • premi di assicurazioni sulla vita e anticalamità;
    • restauro dei beni vincolati;
    • badanti;
    • abbonamento al trasporto pubblico;
    • servizi di interpretariato per i sordomuti e cani guida per i ciechi;
    • veterinarie;
    • funebri;
    • erogazioni liberali.
    • Non vengono, invece, toccate le detrazioni per le spese sanitarie e per gli interessi passivi dei mutui.

    Art.1, comma 630

    Accisa sul gasolio commerciale

    Viene eliminata l'accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. La norma entrerà in vigore dal 1 ottobre 2020; a partire dal 1 gennaio 2021 saranno poi esclusi dell'agevolazione anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4.

    Art.1, comma 631

    Accisa sui prodotti energetici

    Vengono previste nuove aliquote di accisa per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica. Le nuove aliquote sono determinate con riferimento al livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili; è previsto un aumento generalizzato per i prodotti più inquinanti.

    Art.1, commi 632-633

    Fringe benefit auto aziendali

    Viene modificata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica. In particolare, per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente viene assunto:

    • il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli con emissione di CO2 entro i 60 grammi per chilometro;
    • il 30% dell'importo, per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160;
    • il 40%, per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, (dal 2021, il 50%);
    • il 50%, per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, (dal 2021, il 60%).

    Art.1, commi 634-658

    Plastic tax

    Viene istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. L'imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e si paga sulla base di dichiarazioni trimestrali con possibilità di compensazione.

    L'imposta è dovuta da:

    1. fabbricante;
    2. operatore economico che acquista prodotti UE nell'esercizio dell'attività, commerciante quando sono acquistati da un consumatore privato;
    3. importatore per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

    Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

    Art.1, commi 661-676

    Sugar tax

    Viene istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

    Soggetti passivi sono:

    1. il fabbricante all'atto della cessione, a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2. l'acquirente per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
    3. l'importatore all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande importate da Paesi extra UE.

    Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto MEF che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.

    Art.1, comma 677

    Buoni pasto elettronici

    Viene modificato il regime fiscale dei buoni pasto. In particolare:

    • se i buoni pasto sono erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da 7 a 8 euro;
    • se invece sono erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4 euro.

    Viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

    Art.1, comma 678

    Web tax modificata

    Viene modificata l'imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2019. L'imposta è determinata nella misura del 3% e i soggetti passivi dell'imposta sono gli esercenti attività d'impresa (persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), che singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzino un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,500 milioni di euro sul territorio italiano. La tassazione si applica in riferimento ai seguenti servizi:

    • pubblicità digitale mirata agli utenti della stessa piattaforma;
    • messa a disposizione di una piattaforma digitale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

    Il versamento dell'imposta deve avvenire entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento e viene prevista una dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili forniti da presentare entro il 31 marzo dello stesso anno.

    Art.1, commi 679-680

    Tracciabilità delle spese detraibili

    Viene previsto l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per tutte le spese detraibili, tranne che per le spese sanitarie in farmacia. Il nuovo obbligo riguarda tutti gli oneri detraibili al 19% per i quali l'agevolazione è ammessa a patto che le spese siano sostenute con assegni, bonifici, bancomat o carte di credito. L'obbligo riguarda anche le spese per le badanti. Restano escluse solo le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e quelle per le prestazioni sanitarie.

    Art.1, comma 690

    Estromissione beni strumentali

    Viene prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dell'8% per l'estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, nel patrimonio dell'impresa. Gli immobili interessati sono quelli indicati nell'art.43, comma 2, del Tuir, ossia gli immobili:

    • strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
    • strumentali per natura, cioè "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

    La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. L'estromissione ha valore dal 1 gennaio 2020. L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40%).

    Art.1, commi 691-692

    Revisione del regime forfettario

    Viene eliminato il regime forfettario per i ricavi tra i 65.000 e i 100.000 euro previsto dalla Legge di Stabilità per il 2019. Vengono inoltre introdotte le seguenti condizioni di accesso al regime forfettario:

    • il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superiore ai 20.000 euro;
    • il limite dei 30.000 euro in caso di reddito da lavoro dipendente (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) o da pensione.

    Resta fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. Viene inoltre introdotto un regime premiale volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica, non obbligatoria per chi è nel regime forfettario. Secondo le nuove norme per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

    Art.1, commi 693-694

    Rivalutazione terreni e partecipazioni

    Vengono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. È prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva pari all'11% del valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

    Il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

    Art.1, comma 695

    Imposta sostitutiva per le vendite infraquinquennali di immobili

    Viene incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. L'imposta si applica al momento del rogito.

    Art.1, commi 696-704

    Rivalutazione dei beni d'impresa

    Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa.

    La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e va eseguita nell'esercizio per il quale il termine di approvazione decorre successivamente al 1 gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imposte sostitutive applicabili sono pari rispettivamente a:

    • 12% per i beni ammortizzabili
    • 10% per i beni non ammortizzabili;

    per il maggior valore attribuito, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

    Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 dicembre 2021.

    L'imposta può essere versata anche a rate (tre per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, o sei per importi superiori). Il versamento di ciascuna rata va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi.

    Art.1, commi 710-711

    IVIE e IVAFE anche per enti non commerciali e società non di capitali

    Viene estesa dal 2020, la platea di soggetti passivi dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. In particolare, oltre alle persone fisiche, sono tenuti al versamento dell'IVIE e IVAFE anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (articolo 4, dl n.167/1990).

    Art.1, commi 722-723

    Normativa Fatca

    Vengono semplificati gli obblighi di comunicazione riguardanti l'applicazione della normativa FATCA. In particolare, le istituzioni finanziarie operanti in Italia, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, potranno comunicare all'Amministrazione finanziaria la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli USA, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie che si avvalgono di tale comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni previste per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

    Art.1, commi 725-726

    Noleggio imbarcazioni da diporto

    Viene previsto che per l'applicazione dell'Iva ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine di imbarcazioni da diporto, gli operatori dovranno dimostrare, con mezzi di prova adeguati, l'effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi di locazione al di fuori dell'Unione europea. Un decreto del MEF definirà le regole per la predisposizione della documentazione. La novità si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 aprile 2020.

    Art.1, commi 738-783

    Unificazione Imu Tasi

    Viene abolita, a decorrere dall'anno 2020, la TASI, e viene riformulata la normativa in materia di IMU.

    La nuova IMU avrà l'aliquota base fissata allo 0,86% che i comuni potranno variare sino allo 1,06% ovvero (solo per l'anno 2020) sino all'1,14% comprensivo dell'attuale 0,8% di maggiorazione Tasi solo per quei comuni che avevano già portato al limite l'aliquota delle precedenti IMU e TASI.

     

    Art.1, commi 738-783

    Canone unico per occupazione del suolo pubblico

    Viene introdotto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, destinato a sostituire la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l'occupazione delle strade. Previsto anche il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone sostituirà TOSAP, COSAP, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA. Le norme sul canone unico entreranno in vigore in entrambi i casi dal 2021.

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    Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e/o richiesta di assistenza e consulenza in merito a quanto precede.