Super deduzione per i costi di R&S e credito d’imposta – le novità del Decreto Fiscale

Tech Alert
November.05.2021

È prevista l'abrogazione del Patent Box e l'introduzione di una nuova opzione per la maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali alternativa al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.


Abrogazione del Patent Box

Il dl 21 ottobre 2021, n.146 (cd. “Decreto Fiscale”), pubblicato, sulla G.U. del 21 ottobre 2021, n.252, ha abrogato il regime del Patent Box sostituendolo con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d’impresa.

Il nuovo regime prevede che ai fini imposte sui redditi e dell’IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • marchi d'impresa (che erano stati esclusi dal Patent box);
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

L’opzione per la “super deduzione”:

  • ha durata per cinque periodi d’imposta;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile.

I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e, a partire dalla medesima data, è abrogato il Patent box.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il cui possesso dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione ai fini della penalty protection in caso di rettifica della maggiorazione.

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’intera durata dell’opzione per la “super deduzione”, non è possibile fruire del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi.


Riversamento del Credito d’imposta per R&S

Il Decreto Fiscale introduce una speciale “sanatoria” per le indebite compensazioni del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, cui si accede presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e riversando il credito di cui l’impresa ha beneficiato (senza possibilità di compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali).

La sanatoria riguarda le indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti “solari”).

La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d’imposta ormai definitivo. Ove, invece, l’avviso non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma senza pagamento rateale e versando l’intero importo del credito compensato.

Le spese che hanno dato luogo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo devono essere state sostenute e ritenute non agevolabili, nel senso che non rientrano nel concetto di ricerca e sviluppo utile per fruire del credito d’imposta. Tale concetto può essere molto vario nonché sfuggente. Secondo la prassi degli uffici, le spese non agevolabili, ad esempio possono essere quelle di ammodernamento software oppure inerenti a modifiche non significative di prodotto o di processi per ipotesi stagionali.

Oltre a ciò, la procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Non rientrano nella sanatoria i crediti che originano da condotte fraudolente, privi di documentazione o caratterizzati da simulazioni oggettive o soggettive.

Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dell’esenzione dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.13, commi 4 e 5 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471 e degli interessi. Parimenti, sul versante penale, il reato di indebita compensazione (art.10-quater del dlgs 10 marzo 2000, n.74) non è più punibile.

I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione.

Il contenuto e le altre modalità attuative dell’istanza di sanatoria saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.