Attuazione dei nuovi incentivi all'investimento nel capitale di startup e PMI innovative previsti Decreto Rilancio

Tech Alert
February.17.2021

a cura di Attilio Mazzilli, Flavio Notari e Aniello Veneri

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.38, del 15 febbraio 2021, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 (il “Decreto Attuativo”), che attua gli incentivi previsti dall’art.38 commi 7, 8 e 9 del dl 19 maggio 2020, n.34 (il “Decreto Rilancio”) per chi investe in startup e PMI innovative ammissibili.

Le misure del Decreto Rilancio integrano la disciplina agevolativa prevista per gli investimenti in startup e PMI innovative ammissibili, introducendo un nuovo art.29-bis al Decreto Crescita 2.0, rubricato “Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative”, che reca un nuovo regime fiscale agevolato nel rispetto del regime de minimis.

Le disposizioni in esame si applicano, a norma dell’art.9 Decreto Attuativo, in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1 gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le misure prevedono una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (persona fisica o società di persone) nel capitale di startup o PMI innovative ammissibili[1]. In particolare, il comma 7 si applica agli investimenti in startup innovative o OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) “che investano prevalentemente in start-up innovative”, mentre il comma 8 si applica a PMI innovative o OICR a quest’ultime prevalentemente dedicati. Esiste un importo massimo di investimento cui è applicabile l’agevolazione:

  • per tutti gli investimenti in startup innovative (comma 7), il limite dell’investimento agevolabile è pari ad euro 100.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art.29 del Decreto Crescita 2.0);
  • per tutti gli investimenti in PMI innovative (comma 8), il limite dell’investimento agevolabile è invece pari ad euro 300.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art.29 Decreto Crescita 2.0, richiamato dal comma 9 art.4 dell’Investment Compact).

Tale incentivo, alternativo rispetto a quello previsto dell’art.29 del Decreto Crescita 2.0, si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Ai fini che qui ci occupano, si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art.27 del Decreto Crescita 2.0.

La detrazione è applicabile esclusivamente alle imprese “iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.”. Anche l’art.2, comma 2 del Decreto Attuativo specifica che “Per impresa beneficiaria dell’investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento” (sottolineature nostre). Il dettato normativo, nonché le modalità applicative previste dal Decreto, sembrano essere restrittive: questa nuova detrazione sembrerebbe non essere applicabile in sede di costituzione della società, ma solo in un momento successivo[2].

Se la detrazione fosse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’investitore potrà portare in detrazione l’eccedenza dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Va evidenziato un possibile limite alla fruibilità dell’agevolazione: tale detrazione è concessa ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (i quali, si ricorda, non necessitano di una preventiva autorizzazione della Commissione europea). In base a tale regolamento, in linea generale, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (salvo quanto previsto per specifici settori).

La norma agevolativa prevede altresì che l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per accedere all’agevolazione, l’impresa beneficiaria (i.e. la startup innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento) deve presentare un’apposita istanza on line tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.5 del Decreto Attuativo (la “Piattaforma”).

Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2021.

A regime, invece, l’impresa beneficiaria dovrà presentare l’istanza prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore, tramite la Piattaforma secondo lo schema previsto dall’Allegato A del Decreto Attuativo che, nello specifico, richiede:

  • gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere;
  • eventuali relazioni con altre imprese che possono configurare la nozione di impresa unica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
  • dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito a provvedimenti giudiziali interdittivi, rinvii a giudizio, condanne, procedure liquidatorie in corso, regolare posizione in materia fiscale, impresa in difficoltà, procedimenti amministrativi, aiuti illegali.

Il Ministero dello Sviluppo economico verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale de minimis, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa che all’investitore. L’esito negativo blocca la finalizzazione della presentazione dell’istanza e la fruizione dell’incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti de minimis già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la Piattaforma ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di de minimis.

Il MISE invia periodicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo. L’agevolazione fiscale va indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria.

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (secondo il modello di cui all’allegato B del Decreto Attuativo), da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti:

  • l’importo dell’investimento;
  • il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti; e
  • l’importo della detrazione fruibile.

***

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e/o richiesta di assistenza e consulenza in merito a quanto precede.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.


[1]Si rileva che la disposizione del Decreto Rilancio non prevede alcuna integrazione in merito alla disciplina della deduzione Ires per gli investimenti in startup e PMI innovative, con riferimento ai quali resta quindi soltanto la possibilità di avvalersi della deduzione “ordinaria” prevista dall’art.29 del Decreto Crescita 2.0 e dall’art.4 dell’Investment Compact in misura pari al 30%, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

[2]Al capitale versato in sede di costituzione risulterà applicabile la detrazione “normale” (oggi pari al 30%) e non quella “nuova” del 50%. Paradossalmente, se in sede di costituzione si optasse per il versamento iniziale del 25% dei conferimenti, posticipando il versamento del residuo ad avvenuta iscrizione nel registro delle startup innovative, il primo versamento godrebbe della detrazione ordinaria del 30%, mentre il versamento del residuo godrebbe della detrazione del 50%. Tuttavia, il successivo art.3, comma 6 del Decreto Attuativo, in tema di investimento agevolato, prevede che “I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.” (sottolineature nostre), lasciando presumere che anche per gli investimenti effettuati in sede di costituzione potrebbe l’accesso alla agevolazione, rendendo, di fatto veramente “alternativo” questo regime a quello ordinario previsto dall’art.29 del Decreto Crescita 2.0. Sul punto, tuttavia, si auspicano chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.