Le modifiche alla disciplina della cessione di crediti deteriorati e trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Tax Law Update
October.15.2020

L'articolo 72 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n. 253 del 13 ottobre 2020), chiarisce taluni aspetti rilevanti e sino ad ora rimasti irrisolti della disciplina introdotta dal c.d. "Decreto Cura Italia" in materia di cessione di crediti deteriorati e trasformazione delle DTA in crediti d'imposta.

Di seguito, dopo avere ricordato i tratti principali della normativa in questione, si analizzano le novità di maggior rilievo.   

La cessione di crediti deteriorati e conversione delle DTA in crediti d'imposta

La disciplina in commento è contenuta nell'articolo 44-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Articolo 44-bis"), come riformulato dall'articolo 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia").

L'Articolo 44-bis consente alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti di trasformare in crediti d'imposta le DTA riferibili a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, anche se non iscritte in bilancio.

La cessione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e deve avere ad oggetto crediti scaduti da oltre novanta giorni.

A fronte delle predette cessioni, le società cedenti possono trasformare in crediti d'imposta le DTA relative a perdite fiscali pregresse non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ed eccedenze ACE non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini del computo delle DTA trasformabili si deve assumere il minore fra il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e l'ammontare delle perdite fiscali ed eccedenze ACE disponibili. A tal fine, va ricordato che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale non eccedente i due miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società appartenenti al medesimo gruppo. 

I crediti di imposta derivanti dalla conversione delle DTA possono essere (i) utilizzati in compensazione, senza limiti di importo, per il pagamento di imposte, ritenute e contributi previdenziali, (ii) ceduti a terzi o a società del gruppo, ovvero (iii) chiesti a rimborso.

Si ricorda, infine, che le disposizioni contenute nell'Articolo 44-bis non si applicano: (i) alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto; (ii) alle "società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" (cfr. comma 4).

Le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n. 104/2020

La principale novità introdotta al testo dell'Articolo 44-bis licenziato con il decreto Cura Italia concerne l'individuazione della data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati quale data rilevante ai fini della conversione delle DTA nonché dell'utilizzo dei correlati crediti d'imposta.

Più precisamente, con le modifiche ai commi 1 e 2 dell'Articolo 44-bis, viene stabilito che:

(i)         la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati. A nulla rileva, dunque, l'eventuale diversa data di efficacia economica della cessione né quella di derecognition dei crediti in contabilità;

(ii)         la compensazione dei crediti d'imposta, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina in commento, può avvenire già (nel 2020) a partire dai versamenti di imposte e contributi successivi alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati.

Allo stesso modo, dalla data di efficacia giuridica della cessione non saranno (i) computabili in diminuzione dei redditi imponibili della società cedente le perdite fiscali pregresse (ii) né deducibili o altrimenti fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE, per l’importo computato ai fini della conversione delle DTA.

Inoltre, fra le ulteriori modifiche di rilievo apportate al testo dell'Articolo 44-bis, si segnala:

(a)    che in caso di cessione di crediti precedentemente acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo, il valore nominale da considerare ai fini del computo delle DTA trasformabili corrisponde al valore di acquisto del credito e non al suo valore nominale originario (cfr. il quinto periodo del comma 1);

(b)    il divieto di applicare più di una volta l'agevolazione in commento con riferimento alla cessione dei medesimi crediti (cfr. il secondo periodo del comma 6, secondo cui "Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"). Ciò dovrebbe significare che qualora il medesimo credito sia interessato da più cessioni agevolabili, la trasformazione delle DTA sarebbe fruibile una sola volta da parte del cedente che, per primo, decida di optare per la conversione delle DTA;

(c)    che in caso di cessioni effettuate da società che hanno optato per la tassazione di gruppo rilevano prioritariamente, se esistenti, le perdite fiscali e le eccedenze ACE della società cedente relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dalla controllante (cfr. il comma 1-bis). Disposizioni ad hoc sono state introdotte anche per le cessioni effettuate da società in regime di trasparenza fiscale e dalle società di persone (cfr. i commi 1-ter e 1-quater).

Vengono, infine, chiarite le modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, opzione che potrà essere effettuata anche tramite PEC alla Direzione Regionale territorialmente competente, come indicato al punto 1 del provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016, entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione (cfr. il comma 3).

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Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.