La Società di Investimento Semplice – Una nuova struttura per l'investimento ed il supporto finanziario delle PMI italiane


May.10.2019

  1. Nuove tendenze per il sostegno alle PMI

In Italia si è registrata in questi anni una costante crescita degli investimenti in imprese italiane emergenti ("start-up"). Sebbene ancora contenuti, si è passati dai 240 milioni di euro investiti nel 2017 ai 500 milioni di euro del 2018. La previsione per il 2019 è per una tendenza in crescita che potrebbe portare la soglia degli investimenti in imprese start-up per somme complessivamente comprese tra gli 800 milioni ed 1 miliardo di euro[1]. Nelle prospettive del Governo italiano si è quindi valutata la necessità di disporre di uno strumento in grado di rilanciare ed incrementare gli investimenti in start-up.

La Società di Investimento Semplice ("SIS") è la nuova struttura societaria individuata per poter raggiungere tale obiettivo, garantire alle PMI italiane le maggiori disponibilità finanziarie di cui necessitano per la loro crescita e competitività e tutto questo agendo al di fuori dall'ordinario canale bancario.

A tal proposito, la disciplina che regolamenta la Società di Investimento Semplice è introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legge n. 34, emanato il 30 aprile 2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", "Decreto Crescita"), il cui articolo 27 è intervenuto modificando gli articoli 1 e 35-undecies del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Il Decreto Crescita è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 aprile 2019.

Si ritiene utile precisare, da ultimo, che rispetto al preliminare testo discusso in Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 2019, il Decreto Crescita così come pubblicato non prevede più una espressa e completa esenzione dell'attività della SIS rispetto alla riserva di legge prevista in materia di gestione collettiva del risparmio e ciò in coerenza con il generale impianto normativo di cui alla direttiva 2011/61/UE ("AIFMD").

  1. Attività di investimento della SIS

La SIS assume la forma della Società di Investimento a Capitale Fisso ("SICAF"). Proprio per tale ragione, la SIS è da ricondurre alla struttura ed alla disciplina regolamentare dei Fondi di Investimento Alternativi di diritto italiano ("FIA"), di cui alla AIFMD, al TUF e alle relative disposizioni nazionali di attuazione[2].

In ragione dai principi generali applicabili alle SICAF di diritto italiano ed in assenza di specifiche indicazioni contenute nel Decreto Crescita, considerate le caratteristiche intrinseche cui la SIS deve conformarsi (infra § 3), le attività esercitabili dalla SIS sono:

  1. investimento e gestione del proprio patrimonio;
  2. commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dalla SIS agli investitori professionali (infra § 5);
  3. altre attività amministrative, accessorie e strumentali alle precedenti nei limiti delle specifiche riserve di legge previste dal nostro ordinamento.

Con riferimento all'attività di investimento e gestione del proprio patrimonio, la SIS:

  1. supporta direttamente le piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività (le "PMI")[3];
  2. investe il proprio patrimonio nell'acquisto e nella sottoscrizione dei seguenti beni:
    •  strumenti finanziari emessi dalle PMI tra i quali è possibile considerare (i) strumenti di tipo equity (i.e. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società) e/o (ii) obbligazioni, minibond e altri titoli di debito;
    • crediti e titoli rappresentativi di crediti, procedendo con l'acquisto o l'erogazione dei finanziamenti a valere sul patrimonio della stessa SIS ai sensi dell'articolo 46-bis TUF.
  1. Caratteristiche strutturali della SIS

La Società di Investimento Semplice, la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso":

  1. è un FIA:
    • di tipo chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i‑bis, TUF (i.e. SICAF)[4]; e
    • riservato ai soli investitori professionali, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies del TUF[5];
  2. adotta uno statuto sociale  avente quale oggetto sociale esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, anche in deroga con quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera f), TUF;
  3. dispone di un capitale sociale almeno pari a 50 mila euro in linea con quanto richiesto dalla Banca d'Italia per la costituzione e l'autorizzazione di una SICAF "sotto‑soglia" e riservata ad investitori professionali[6];
  4. fissa il proprio patrimonio entro la soglia massima di 25 milioni di euro;
  5. in nessun caso può ricorrere all'uso della leva finanziaria.

Come si dirà a breve, si applicano alle SIS talune importanti deroghe rispetto gli ordinari obblighi di natura regolamentare applicabili ai FIA.

  1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di investimento - cenni

La SIS deve assumere la struttura della SICAF riservata ad investitori professionali e prima di poter cominciare ad operare, ex articolo 35-bis TUF:

  1. sottopone apposita istanza alla Banca d'Italia;
  2. ottiene l'autorizzazione dell'Autorità che è rilasciata nel termine di 90 giorni;
  3. è iscritta nell'albo delle SICAF di cui all'articolo 35-ter del TUF.

Ai fini della procedura di autorizzazione, il Decreto Crescita precisa che:

  1. per i partecipanti al capitale della SIS che dispongono del controllo o posseggono una partecipazione qualificata almeno pari al 10% del suo capitale sociale e/o relativi diritti di voto, ai sensi dell'articolo 15 TUF, occorre procedere con la verifica dei soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 TUF, così esentando il potenziale acquirente dalle ulteriori verifiche circa i requisiti di correttezza, competenza e solidità finanziaria;
  2. in nessun caso è ammessa la possibilità di costituire una o più SIS da parte di:
    • un soggetto che controlla una SIS, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo, ed ha già investito somme per un ammontare pari al limite complessivo di 25 milioni di euro in una o più SIS;
    • soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS.
  1. Raccolta del patrimonio

Le SIS, in quanto strutturate in forma di SICAF, non possono emettere obbligazioni. Il patrimonio è raccolto tramite l'emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. A tali fini, la SIS promuove agli investitori esistenti o potenziali la sottoscrizione delle proprie azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, qualora previsti dallo statuto sociale.

L'offerta agli investitori degli strumenti finanziari emessi dalla SIS è soggetta alla preventiva procedura di notifica alla Consob, come per tutte le SICAF di diritto italiano, in quanto si tratta di un'attività riconducibile alla commercializzazione di FIA riservati ex articolo 43 TUF.

La notifica alla Consob, che deve seguire un preciso iter fissato dal TUF, richiede un termine minimo di 20 giorni lavorativi. Non è possibile procedere con la commercializzazione prima di aver ricevuto la comunicazione dall'Autorità circa l'insussistenza di motivi ostativi all'avvio dell'offerta degli strumenti finanziari della SIS agli investitori professionali.

  1. Sintesi dei vantaggi regolamentari della SIS rispetto alla "SICAF Ordinaria"

La disciplina regolamentare vigente e normalmente applicabile alle SICAF autorizzate in Italia ai sensi dell'articolo 35-bis TUF ("SICAF Ordinaria") stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis TUF, precisi obblighi in materia di (i) adeguatezza patrimoniale, (ii) contenimento del rischio, (iii) informative da rendere al pubblico, (iv) governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, (v) controlli interni ed (vi) esternalizzazioni delle funzioni operative importanti. A ciò deve aggiungersi il rispetto da parte della SICAF Ordinaria degli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela nella prestazione del servizio di gestione collettiva.

Gran parte degli obblighi appena richiamati, ed attuati in base a precisi regolamenti emanati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia di gestione collettiva, non sono applicabili alle SIS per espressa deroga fissata dall'articolo 27, comma 2, del Decreto Crescita.

Tutto questo è giustificato dalla minore complessità operativa della SIS, comunque limitata ad investimenti del proprio patrimonio entro 25 milioni di euro, e dalla circostanza che la sua attività è rivolta espressamente ed unicamente agli investitori professionali[7]. Pertanto, seguendo un approccio basato sul più generale principio di proporzionalità, è ragionevole ritenere che la SIS possa fare affidamento sulla possibilità di operare:

  1. con una organizzazione più snella e semplice;
  2. sostenendo costi connessi alla struttura organizzativa e ai controlli interni decisamente più contenuti rispetto ad una SICAF Ordinaria;
  3. sopportando un minor numero di adempimenti regolamentari ai fini dello svolgimento dell'ordinaria attività di investimento, sebbene l'Autorità di Vigilanza possa in qualsiasi momento richiedere dati, notizie ed effettuare ispezioni anche a distanza circa lo svolgimento delle attività prestate dalla SIS oltre che, come già detto sopra, monitorare la fase di autorizzazione e di commercializzazione (supra §§ 4 e 5).

Alle SIS è comunque richiesta:

  • la stipula di un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta;
  • la dotazione di un "sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SIS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili". Tale profilo sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in fase di rilascio dell'autorizzazione.

È quindi possibile sintetizzare nella tabella che segue, i principali vantaggi regolamentari di cui può beneficiare la SIS rispetto ad una SICAF Ordinaria di diritto italiano.

  Società di Investimento Semplice "SICAF Ordinaria"
Capitale sociale Min. € 50.000 Min. € 500.000

(SICAF sotto‑soglia ai sensi dell'articolo 3(2) dell'AIFMD, min. € 50.000)
Dimensione patrimoniale – limite regolamentare Max € 25.000.000 Nessuno. (Per la SICAF sotto‑soglia ai sensi dell'articolo 3(2) dell'AIFMD il limite è di € 500 milioni, o di € 100 milioni in caso di uso della leva finanziaria
Ambito di operatività Esclusivo. Oggetto sociale è l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI start-up Ambito operativo qualificato ex art. 4 del DM 30/2015
Autorizzazione Obbligatoria ex art. 35-bis TUF, sebbene siano ammesse alcune semplificazioni circa la verifica dei requisiti dei partecipanti al capitale (solo onorabilità) Obbligatoria ex art. 35-bis TUF
Notifica dell'avvio del processo di commercializzazione Obbligatoria ex art. 43 TUF Obbligatoria ex art. 43 TUF
Uso della leva finanziaria Non ammesso Ammesso nel rispetto dei limiti prudenziali fissati dalla regolamentazione
Adempimenti regolamentari e reportistica Applicazione ridotta e semplificata Applicazione piena

Talune minime semplificazioni sono ammesse rispetto alla SICAF sotto‑soglia


[1] Schema di decreto-legge recante misure urgenti per la crescita economica. Relazione illustrativa del 2 aprile 2019.

[2] Le SIS sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF, cfr. Camera dei Deputati, disegni di legge e relazioni del 30 aprile 2019 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pag. 21.

[3] Sono "piccole e medie imprese" le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: a) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, b) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e c) fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

[4] "Tenuto conto che l'attività della SIS rientra nella definizione di gestione collettiva del risparmio prevista direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD") e dall'articolo 32 del TUF, la SIS rientra tra I gestori ai sensi del TUF; in particolare, la Sis è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso ("Sicaf") di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-bìs del TUF". Camera dei Deputati, disegni di legge e relazioni del 30 aprile 2019 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", Relazione Tecnica, pag. 65.

[5] Sono Investitori Professionali (1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; i) altri investitori istituzionali; j) agenti di cambio; (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: 20 000 000 EUR; b) fatturato netto: 40 000 000 EUR; c) fondi propri: 2 000 000 EUR; (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; (4) gli altri investitori professionali su richiesta che siano in linea con le previsioni di legge.

[6] Cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo III, Sez. III - SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA. Tale previsione contiene una deroga espressa rispetto ai requisiti ordinari per l'autorizzazione della SICAF fissati dall'articolo 35‑bis, comma 1, lettera c), TUF.

[7] "In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l 'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF". Camera dei Deputati, disegni di legge e relazioni del 30 aprile 2019 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", Relazione Tecnica, pag. 65.