Financial Industry Alert
April.17.2018
A cura di: Marco Zechini, Luca Benvenuto, Anna Maria Pavone, Matteo Mancinella
1. QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio", ovvero la Direttiva (UE) 2015/849, ha sostanzialmente e significativamente innovato il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante le disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (il "Decreto Antiriciclaggio").
Al fine di completare e rafforzare il quadro normativo di riferimento, lo scorso 13 aprile la Banca d'Italia ha posto in consultazione due importanti provvedimenti attuativi:
Entrambi i provvedimenti succitati si pongono l'obiettivo di dare attuazione alle nuove disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio, nei limiti in cui la regolamentazione secondaria presenti dei margini di autonomia, nonché di tenere conto degli orientamenti congiunti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio.
La consultazione avrà luogo sino al 12 giugno 2018: entro quel termine, tutti i soggetti interessati potranno trasmettere alla Banca d'Italia osservazioni, commenti e proposte sui testi suindicati.
2. PROVVEDIMENTO SULL'ADEGUATA VERIFICA
Il nuovo Provvedimento sull'Adeguata Verifica posto in consultazione dalla Banca d'Italia conserva la struttura e l'impostazione del previgente provvedimento emanato dalla medesima autorità in data 3 aprile 2013, innovandone tuttavia i contenuti in linea con le nuove disposizioni del Decreto Antiriciclaggio.
La prima parte del Provvedimento sull'Adeguata Verifica esplora i criteri generali di valutazione utili per consentire la classificazione della clientela secondo il c.d. "risk based approach", riportando talune esemplificazioni circa le fonti da consultazione, le informazioni da acquisire e le situazioni in presenza delle quali il grado di rischio associato alla clientela possa essere più o meno elevato, con ciò incidendo sulla relativa attività di profilatura. In allegato, il Provvedimento reca l'indicazione dei fattori di rischio basso ed elevato.
La seconda parte, dedicata specificamente alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di riferimento, le attività di cui consta la fase di "identificazione" e successiva "verifica" dei dati acquisiti, nonché le modalità di svolgimento del controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Assume, al riguardo, precipua rilevanza la sezione dedicata all'operatività a distanza che, diversamente dal quadro normativo previgente, non costituisce più, automaticamente, un'ipotesi al ricorrere della quale gli intermediari sono tenuti allo svolgimento delle attività di adeguata verifica rafforzata: al riguardo, anche in ragione del rapido e continuo sviluppo degli strumenti tecnologici a disposizione sul mercato, la Banca d'Italia ha pubblicato un apposito Allegato nel quale sono riportate le procedure di video-identificazione che consentono di rispettare le disposizioni in materia di antiriciclaggio anche in caso di identificazione effettuata in digitale da remoto, avvalendosi di strumenti di registrazione audio/video.
Rilevanti risultano altresì le parti dedicate esplicitamente agli obblighi di adeguata verifica da assolversi con modalità semplificate o rafforzate:
Estremamente significative sono, infine, le misure di adeguata verifica svolta avvalendosi di soggetti terzi: viene infatti meno la possibilità di usufruire dello strumento del bonifico mediante il quale il terzo possa attestare di aver eseguito l'adeguata verifica del cliente. Di contro, tuttavia, viene ora riconosciuta la possibilità di avvalersi di soggetti terzi che abbiano già effettuato l'adeguata verifica del cliente anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza, mentre in passato la normativa richiedeva che il terzo avesse svolto di persona tale attività (con ciò precludendosi, di fatto, la possibilità di ricorrere alle attività già svolte, a titolo esemplificativo, dalle c.d. "banche on-line").
Le disposizioni del Provvedimento sull'Adeguata Verifica entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
3. PROVVEDIMENTO SUI CONTROLLI
Il Provvedimento sui Controlli si pone anch'esso in linea di sostanziale continuità con il precedente provvedimento dell'11 marzo 2011. Ciò, peraltro, fa seguito alla precedente comunicazione pubblicata dalla Banca d'Italia lo scorso 9 febbraio con la quale l'Autorità di Vigilanza aveva già riconosciuto come detto provvedimento dovesse considerarsi "in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario".
Il Provvedimento sui Controlli contiene dunque numerose previsioni di dettaglio con le quali vengono specificate e ripartite le competenze tra gli organi aziendali dell'intermediario, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del soggetto (o dei soggetti) delegati all'invio delle segnalazioni delle operazioni sospette, con riferimento sia ai singoli intermediari sia alle strutture di gruppo.
Tra le previsioni contenute nel Provvedimento sui Controlli, si evidenziano in particolare le seguenti disposizioni, destinate ad incidere sull'organizzazione interna degli operatori del mercato finanziario:
Anche le disposizioni del Provvedimento sui Controlli entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.