Decreto Dignità – Osservazioni generali sui profili giuslavoristici

Employment Law Alert
July.18.2018

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il c.d. «Decreto Dignità» (i.e. il D.L. 12 luglio 2018, n. 87), entrato in vigore sabato 14 luglio 2018.

Come è noto, per quanto qui interessa esaminare, tale decreto riscrive la disciplina in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, modificando il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (qui è possibile scaricare il testo vigente di tale decreto), nonché, seppur parzialmente, quella in tema di conseguenze derivanti dalla illegittimità del licenziamento per i lavoratori inclusi nel perimetro di applicazione del c.d. contratto a tutele crescenti (qui è possibile scaricare il testo vigente del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

Sotto il profilo giuslavoristico, le principali novità possono essere riassunte come segue:

Istituto Intervento

Contratti a tempo determinato

Il contratto a termine, per il quale sin dal 2014 non era più richiesta l'espressa indicazione di alcuna causale, resta "libero" solo per i primi 12 mesi di durata.

Spirato tale periodo, la proroga (ossia la postergazione della scadenza inizialmente pattuita) ed il rinnovo (ossia la sottoscrizione, con il medesimo lavoratore, di un nuovo e diverso contratto relativo allo svolgimento di mansioni «di pari livello e categoria legale») potranno essere pattuiti solo a fronte di «esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori» oppure qualora ricorrano «esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria».

Fanno eccezione a tale regola i soli «contratti per attività stagionali».

La durata del rapporto tra le medesime parti per lo svolgimento di mansioni «di pari livello e categoria legale» non potrà avere una durata superiore a 24 mesi (contro i 36 precedenti).

Inoltre il numero massimo di proroghe scende a 4 (contro le 5 precedenti) mentre, «in occasione di ciascun rinnovo [….], anche in somministrazione» vi sarà un incremento contributivo di 0,5 punti percentuali (che si aggiungerà a quello del 1,4% già previsto, funzionalmente al finanziamento della NASPI, dalla c.d. Legge Fornero).

Somministrazione di manodopera

La medesima disciplina sopraesposta trova applicazione anche per le Agenzie di lavoro, a questi fini in tutto e per tutto parificate alle altre imprese con le sole esclusioni dell'obbligo di precedenza nelle assunzioni e del limite massimo di lavoratori assunti a tempo determinato (pari, in sintesi, al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato).

Contratti a tempo indeterminato

(licenziamenti)

Il «Decreto Dignità» non manca di intervenire anche sulle conseguenze derivanti da un licenziamento ingiustificato, incrementando a 6 il numero minimo di mensilità dovute al lavoratore illegittimamente licenziato (e, per l'effetto, a 3 mensilità in relazione alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti nella singola unità produttiva o fino a 60 nell'intero territorio nazionale) ed a 36 il numero massimo.

Decadenza dalle agevolazioni per il datore di lavoro che riduce il numero di dipendenti

Qualora un'impresa, beneficiaria di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, riduca i propri assetti occupazionali - in relazione all'attività od all'unità produttiva interessata dal beneficio e nell'arco di un periodo di cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento - in misura pari o superiore al 10% («fuori dai casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo»), essa decade dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Tale decadenza è comunque «totale in caso di riduzione superiore al 50%».

                     

Le suesposte modifiche, ed in particolare la stretta sui contratti a tempo determinato, si applicano ai contratti sottoscritti a far data dal 14 luglio 2018, nonché alle proroghe ed ai rinnovi avvenuti a far tempo dalla medesima data.

Anticipando quanto più profusamente diremo in successivi approfondimenti, riteniamo senza dubbio condivisibile l'opinione di chi sostiene che, lungi dall'ottenere l'effetto sperato in termini di stabilità del lavoro, l'inserimento di queste causali darà nuova linfa ad un contenzioso che, secondo i dati recentemente pubblicati dal Ministero, si era ridotto nell'ultimo quinquennio in misura superiore al 80%.

Conseguenza che appare inevitabile se si considera che il Decreto in commento introduce limiti non solo rigidi, ma anche (e soprattutto) estremamente incerti ed opinabili nella loro operativa consistenza, introducendo così un importante elemento di aleatorietà che realisticamente non potrà che essere sottoposto alle valutazioni di un Giudice.