Corporate Alert
January.04.2018
In English: Whistleblowing and Privacy in Italy
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"[1], sono state previste misure di tutela per i lavoratori appartenenti al settore privato che denunciano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
Rinviando per ulteriori approfondimenti alla nostra precedente newsletter sul tema[2], riportiamo di seguito alcune brevi note sulle implicazioni che la disciplina del whistleblowing pone in relazione alla tematica della protezione dei dati personali.
L'argomento è oggetto di attenzione da tempo, infatti, già nel 2009 il Garante per la protezione dei dati personali italiano aveva sollecitato il Parlamento e il Governo ad adottare un provvedimento normativo "volto a fornire un'idonea e sistematica base normativa nonché a disciplinare i profili di interferenza di tale fenomeno con la disciplina di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" [3].
In considerazione delle modifiche apportate al D.Lgs. 231/01 e qui in commento, lo scenario normativo di partenza è in parte mutato rispetto a quanto attentamente osservato dal Garante nella sua segnalazione, pertanto, si può iniziare col sostenere che appare legittimo ritenere che il trattamento dei dati personali e/o sensibili oggetto di segnalazione avvenga, seppur in assenza di consenso, in virtù di quanto previsto dall'art. 24, co. 1, lett. a), D.Lgs. 196/2003.
Del pari, la novella legislativa sembra soddisfare, limitatamente al perimetro della normativa richiamata nei suoi articoli, anche la necessità di definire "l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e le finalità che si intendono perseguire"[4]:
Restano, invece, privi di disciplina gli aspetti legati alla definizione della "portata del diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice da parte del soggetto al quale si riferisce la segnalazione (interessato), con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione (denunciante)" e al trattamento delle segnalazioni anonime, salvo non voler ritenere quest'ultimo profilo coperto dal vago concetto di "garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante".
Passando, invece, alla corretta adozione e attuazione dei c.d. whistleblowing schemes in conformità con le vigenti (fino al 25 maggio 2018) norme europee sulla protezione e sul trattamento di dati personali, giova richiamare quanto indicato dal Gruppo per la tutela dei dati personali[7] (il "WP29") nel Parere 1/2006 nel quale sono svolti approfondimenti in merito all' applicazione dei principi relativi alla qualità dei dati e di proporzionalità del trattamento, all'obbligo di fornire informazioni chiare e complete sulla procedura, ai diritti del soggetto denunciato, alla sicurezza dei trattamenti che la procedura deve garantire e alle modalità di gestione delle procedure stesse [8].
Ulteriori riflessioni e spunti in materia sono stati recentemente forniti dalla European Data Protection Supervisor nelle sue "Guidelines on processing personal information within a whistleblowing procedure" (le "Guidelines") pubblicate nel luglio 2016 e con le quali sono state dettate indicazioni per la creazione di "whistleblowing schemes" da parte di Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni così come previsto dal Regolamento (CE) n. 45/2001[9]. Le Guidelines contengono una lista di raccomandazioni che devono essere seguite affinché le istituzioni siano "compliant" con le disposizioni contenute nel Regolamento 45/2001. In particolare, è richiesto che il whistleblowing scheme preveda:
Le osservazioni sopra riportate diventano ancora più attuali in considerazione dell'ormai prossima entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") alla luce del quale il whistleblowing scheme dovrà:
[1] La legge è stata pubblicata in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 29 dicembre 2017.
[2] Si veda la precedente newsletter [https://www.orrick.com/Insights/2017/11/Whistleblowing-approvata-la-Legge].
[3] Garante per la Protezione dei Dati Personali, Segnalazione al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale, 10 dicembre 2009, doc. web n. 1693019 sul sito www.garanteprivacy.it/.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Il Gruppo è stato costituito in applicazione dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE, in quanto organismo europeo indipendente con finalità consultive che si occupa di protezione dei dati e di riservatezza.
[8] Per approfondimenti sul tema si rinvia al position paper di AODV231, Il Whistleblowing, Novembre 2015, http://www.aodv231.it/images/pdf/1787-10-Position%20Paper_Il%20Whistleblowing.pdf.
[9] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 008 del 12 gennaio 2001.