In data 23 dicembre 2016, Banca d'Italia ha integrato il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (il "Regolamento") con cui, inter alia, viene data attuazione all'art. 46-ter del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), introdotto con l'art. 17 del D.L. n. 18/2016, come convertito in legge, (il "Decreto"), che stabilisce le condizioni in base alle quali i Fondi di Investimento Alternativi UE (i "FIA UE") possono svolgere attività di investimento in crediti in Italia, sia sotto forma di erogazione diretta di finanziamenti che di acquisto crediti.
Il Regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2017.
Al fine di esaminare le disposizioni di attuazione dell'art. 46-ter del TUF introdotte con il Regolamento, si riporta di seguito un breve recap della disciplina generale relativa alla concessione di finanziamenti da parte dei FIA (compresi quelli italiani) come prevista dal TUF a seguito delle modifiche apportate dal Decreto.
Il Decreto, come noto, ha introdotto alcune modifiche al TUF, al fine di disciplinare:
Il Decreto ha inoltre introdotto l'art. 46-quater TUF, recante altre disposizioni applicabili in tema di FIA Italiani e di FIA UE in Italia.
Con l'introduzione dell'art. 46-bis TUF, il legislatore definitivamente chiarito che i FIA Italiani possano svolgere, oltre che attività di acquisto di crediti – a cui erano già ammessi - anche attività di erogazione diretta di finanziamenti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.
Con l'inserimento di tale previsione, il legislatore ha quindi finalmente attuato il processo di estensione dell'operatività dei FIA Italiani iniziato già nel 2014, con la legge n. 116/2014, con cui si era provveduto ad integrare la definizione di "Organismo di investimento collettivo del risparmio" di cui all'art. 1, lett. k) del TUF ("OICR"), prevedendo che gli OICR possono investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR stesso. Con il Decreto, il legislatore ha ribadito l'ammissibilità dell'erogazione diretta di crediti da parte di FIA Italiani specificando però che tale attività può essere svolta solo a favore di soggetti diversi dai consumatori nonché definendo la disciplina ad essi applicabile.
Infatti, sempre con riferimento ai FIA Italiani che svolgono attività di erogazione diretta di crediti, il nuovo art. 46-bis del TUF chiarisce che agli stessi fondi si applica il medesimo quadro regolamentare vigente per le altre categorie di OICR, ed in particolare:
In considerazione di quanto sopra, l'OICR di credito:
Con l'articolo 46-ter TUF e le relative disposizioni attuative di cui al Regolamento, anche i FIA UE possono ora svolgere in Italia l'attività di (i) erogazione diretta di finanziamenti e (ii) acquisto di crediti.
Il Regolamento, in linea con l'articolo 46-ter TUF, prescrive che i gestori che gestiscono OICR di credito UE che intendono operare in Italia, investendo in crediti a valere sul proprio patrimonio, comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia, mediante una comunicazione preventiva, almeno 60 giorni prima di poter iniziare ad operare (la "Comunicazione"). Con il Regolamento, inoltre, sono state dettagliate le informazioni che dovranno essere inserite nella Comunicazione, nonché i documenti che dovranno essere prodotti unitamente alla stessa.
A seguito della Comunicazione, la Banca d'Italia valuterà, in particolare, il ricorrere delle seguenti condizioni:
La Banca d'Italia, qualora a seguito della valutazione complessiva del FIA UE riscontrasse delle criticità, può avviare un procedimento istruttorio entro 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione, volto all'eventuale emanazione di un provvedimento di divieto nei confronti del FIA UE istante e, così, impedire l'avvio dell'operatività in Italia.
Al trascorrere dei sessanta giorni dall'avvenuta Comunicazione, e sempre nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia non abbia emanato alcun provvedimento di divieto, gli OICR possono procedere con l'erogazione di crediti.
Occorre da ultimo evidenziare che, sulla base del quadro normativo delineato dall'art. 46-ter del TUF e dal Regolamento, la suddetta comunicazione preventiva è ulteriore e differente rispetto a quanto ad oggi richiesto dalla Normativa AIFM, e relative norme italiane di attuazione, ai GEFIA UE (i) per l'avvio dell'operatività di gestione in Italia, oppure, (ii) per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA UE.
Nel contesto della nuova operatività soprattutto dei FIA UE, si riportano di seguito alcuni ulteriori spunti preliminari relativi all'applicazione delle disposizioni di trasparenza ed al regime fiscale relativo alle operazioni di finanziamento eseguite in Italia da FIA UE.
Si segnala in primo luogo che il nuovo articolo 46-quater del TUF, così come confermato dal Regolamento, introduce taluni specifici adempimenti con particolare riferimento alle vigenti disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Dlgs. N. 385/1993 ("TUB") .
In applicazione delle richiamate norme del TUB, anche i FIA italiani e i FIA UE di credito che operano in Italia devono assicurare il rispetto del Provvedimento del 29 luglio 2009 s.m.i. della Banca d'Italia concernente le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". A tal riguardo, si precisa che gli adempimenti ivi richiamati attengono principalmente alle disposizioni in materia di:
Inoltre, come a suo tempo già comunicato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 8 comma 1-bis del TUF, ciascun FIA di credito che opera in Italia deve:
Si rappresenta, altresì, che la Banca d'Italia può valutare, per i FIA UE di credito che saranno ammessi ad operare in Italia, l'applicazione di ulteriori disposizioni dirette a prevedere la loro partecipazione alla Centrale Rischi, magari per il tramite di altri intermediari finanziari ex articolo 106 TUB o banche autorizzate.
Infine, è bene ricordare che i FIA di credito rientrano nella più ampia definizione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui all'art. 17 bis del D.P.R. n. 601/1973 e si precisa che le operazioni di finanziamento eseguite in Italia dal FIA UE sono idonee, qualora voluto dalle parti, ad essere soggette al regime dell'imposta sostitutiva (0,25% dell'importo del finanziamento), a condizione che il prestito sia erogato in Italia ed abbia una durata superiore a 18 mesi.
Se il finanziamento è soggetto a imposta sostitutiva dello 0,25%, lo stesso e le relative garanzie sono esenti da ogni imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali o tasse di concessione governativa altrimenti applicabili.
Inoltre, nessuna ritenuta d'acconto dovrebbe essere applicabile sugli interessi corrisposti a condizione che: