Il recupero transfrontaliero dei crediti: l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Complex Litigation & Dispute Resolution Alert
March.23.2017

Il 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016 della Commissione (il "Regolamento") che ha completato la procedura per l'ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari (European Account Preservation Order procedure, EAPO) (l'"Ordinanza"), istituita con il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento Europeo e della Commissione, mediante la previsione dei moduli ("Moduli") necessari per la presentazione della richiesta.

L'Ordinanza ha la finalità di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e si inserisce nell'ambito del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e processuale-civile tra gli Stati membri dell'UE. Tale nuova procedura si affianca a quelle già esistenti nei singoli sistemi nazionali.

Il presente alert viene redatto al fine di fornire alcune prime indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento.

1. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Inghilterra e della Danimarca che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento.

La nuova procedura si applica:

a) ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale[1]

b) nei cd casi transfrontalieri[2].

Sono esclusi (i) i crediti in materia fiscale, doganale o amministrativa; (ii) la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri; (iii) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; (iv) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa; (v) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini; (vi) la sicurezza sociale; (v) l'arbitrato.

Sono qualificati transfrontalieri i casi in cui il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro che non sia (i) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di emissione dell'Ordinanza, (ii) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

2. I diritti del creditore

Qualsiasi soggetto titolare di un diritto di credito può domandare l'emissione dell'Ordinanza compilando i Moduli allegati al Regolamento e presentandoli all'autorità giudiziaria competente, senza l'ausilio di un avvocato.

L'Ordinanza può essere richiesta:

a) nel caso in cui il creditore sia già in possesso di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico,

b) prima che venga avviato un procedimento o, nel corso dello stesso, prima che venga emesso un provvedimento.

Nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:

 - l'autorità competente sarà quella che sarebbe stata competente a conoscere la causa nel merito secondo le norme di competenza applicabili.

Nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:

- l'autorità competente sarà quella che ha emesso il provvedimento o il tribunale nel cui circondario è stato redatto l'atto pubblico.

Nel caso in cui il debitore sia un consumatore, sarà competente per l'emissione dell'Ordinanza unicamente l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

Ai fini dell'emissione, ove la richiesta dell'Ordinanza venga presentata in assenza di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, il creditore dovrà descrivere e dare prova delle ragioni del proprio credito e della necessità di ottenere una tutela giudiziaria urgente che non possa attendere un procedimento di esecuzione ordinaria.

3. La tempestività e l'effetto sorpresa

L'autorità giudiziaria deve decidere sull'emissione dell'Ordinanza entro e non oltre:

a) il quinto giorno lavorativo successivo al deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico;

b) il decimo giorno lavorativo successivo al deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore non disponga di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico e,

comunque, senza indugio, nel caso in cui l'autorità giudiziaria decida di sentire il creditore o venga ordinato al creditore di costituire una garanzia.

Il debitore non sarà in alcun modo informato della presentazione della domanda di emissione dell'Ordinanza, né tanto meno dell'emissione dell'Ordinanza stessa. Al debitore sarà notificata o comunicata l'Ordinanza soltanto 3 giorni dopo la sua esecuzione.

4. L'accesso ai conti bancari

Se il creditore è a conoscenza dei dati relativi al conto corrente intestato al debitore o semplicemente dei dati della Banca ove il creditore detiene uno o più conti, dovrà indicarli all'atto della compilazione del Modulo, ai fini dell'esecuzione dell'Ordinanza.

Se il creditore non è a conoscenza dei dati relativi al conto corrente intestato al debitore o della Banca ma ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:

a)      esecutivo, può chiedere all'autorità giudiziaria di rivolgere una richiesta di informazioni all'autorità dello Stato membro che sarà indicata come competente alla comunicazione di tali informazioni;

b)      non esecutivo, può chiedere all'autorità giudiziaria di rivolgere una richiesta di informazioni solo se l'importo da sottoporre a sequestro è rilevante e il creditore ha fornito le prove che vi sia urgente necessità di ottenere tali informazioni.

In Italia, l'autorità competente per l'ottenimento delle informazioni sui conti bancari è il Presidente del Tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, o se è una persona giuridica che non ha sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.

Il Presidente del Tribunale potrà raccogliere e fornire le informazioni detenute presso gli archivi pubblici (e quindi presso l'anagrafe tributaria).

5. Le tutele del debitore

Il debitore può presentare ricorso avverso l'Ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa (nel caso in cui manchino le condizioni per l'emissione; il credito è estinto o venuto meno etc..) affinché venga revocata o modificata.

Il debitore può presentare ricorso avverso l'esecuzione dell'Ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa o in cui deve essere eseguita, se il diritto nazionale dello Stato lo prevede (nel caso in cui gli importi sul conto non possano essere sequestrati; l'esecutività della decisione giudiziaria a fondamento dell'emissione dell'ordinanza sia stata sospesa etc..) affinché venga limitata o dichiarata cessata.

Per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell'Ordinanza è stato previsto che:

a)      se il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria può imporre al creditore di costituire una garanzia;

b)      se il creditore non ha ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia. Solo in via eccezionale, può concedere l'esonero dalla costituzione della garanzia.

6. L'attuazione e l'esecuzione dell'Ordinanza

L'Ordinanza è riconosciuta in tutti gli Stati membri in modo automatico e verrà eseguita in conformità alle norme di procedura applicabili nello Stato in cui deve essere eseguita.

La Banca è tenuta (i) ad applicare immediatamente il provvedimento di sequestro, rendendo le somme indisponibili e (ii) a rendere, entro 3 giorni lavorativi successivi all'attuazione dell'Ordinanza, una dichiarazione circa la capienza o meno del sequestro. Soltanto successivamente all'emissione di tale dichiarazione, il debitore sarà informato del sequestro.

In Italia, l'autorità competente per l'esecuzione dell'Ordinanza è il Tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo, che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi. 


[1] Art. 2 del Regolamento 655/2014

[2] Art. 3 del Regolamento 655/2014