Antiriciclaggio: al via le consultazioni su adeguata verifica della clientela e sistema dei controlli

Financial Industry Alert
April.17.2018

A cura di: Marco Zechini, Luca Benvenuto, Anna Maria Pavone, Matteo Mancinella

1. QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio", ovvero la Direttiva (UE) 2015/849, ha sostanzialmente e significativamente innovato il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante le disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (il "Decreto Antiriciclaggio").

Al fine di completare e rafforzare il quadro normativo di riferimento, lo scorso 13 aprile la Banca d'Italia ha posto in consultazione due importanti provvedimenti attuativi:

Entrambi i provvedimenti succitati si pongono l'obiettivo di dare attuazione alle nuove disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio, nei limiti in cui la regolamentazione secondaria presenti dei margini di autonomia, nonché di tenere conto degli orientamenti congiunti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio.

La consultazione avrà luogo sino al 12 giugno 2018: entro quel termine, tutti i soggetti interessati potranno trasmettere alla Banca d'Italia osservazioni, commenti e proposte sui testi suindicati.

2. PROVVEDIMENTO SULL'ADEGUATA VERIFICA

Il nuovo Provvedimento sull'Adeguata Verifica posto in consultazione dalla Banca d'Italia conserva la struttura e l'impostazione del previgente provvedimento emanato dalla medesima autorità in data 3 aprile 2013, innovandone tuttavia i contenuti in linea con le nuove disposizioni del Decreto Antiriciclaggio.

La prima parte del Provvedimento sull'Adeguata Verifica esplora i criteri generali di valutazione utili per consentire la classificazione della clientela secondo il c.d. "risk based approach", riportando talune esemplificazioni circa le fonti da consultazione, le informazioni da acquisire e le situazioni in presenza delle quali il grado di rischio associato alla clientela possa essere più o meno elevato, con ciò incidendo sulla relativa attività di profilatura. In allegato, il Provvedimento reca l'indicazione dei fattori di rischio basso ed elevato.

La seconda parte, dedicata specificamente alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di riferimento, le attività di cui consta la fase di "identificazione" e successiva "verifica" dei dati acquisiti, nonché le modalità di svolgimento del controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Assume, al riguardo, precipua rilevanza la sezione dedicata all'operatività a distanza che, diversamente dal quadro normativo previgente, non costituisce più, automaticamente, un'ipotesi al ricorrere della quale gli intermediari sono tenuti allo svolgimento delle attività di adeguata verifica rafforzata: al riguardo, anche in ragione del rapido e continuo sviluppo degli strumenti tecnologici a disposizione sul mercato, la Banca d'Italia ha pubblicato un apposito Allegato nel quale sono riportate le procedure di video-identificazione che consentono di rispettare le disposizioni in materia di antiriciclaggio anche in caso di identificazione effettuata in digitale da remoto, avvalendosi di strumenti di registrazione audio/video.

Rilevanti risultano altresì le parti dedicate esplicitamente agli obblighi di adeguata verifica da assolversi con modalità semplificate o rafforzate:

  • quanto agli obblighi "semplificati", viene ovviamente mantenuta la nuova impostazione per effetto della quale saranno ora gli intermediari a dover valutare se ricorrano o meno circostanze tali da legittimare l'applicabilità di un regime semplificato in luogo di quello ordinario, con la sola eccezione dei prodotti di moneta elettronica che presentino tutte le caratteristiche cumulativamente indicate all'interno del Decreto Antiriciclaggio. Tra le possibili "semplificazioni" del processo, il Provvedimento prevede espressamente la possibilità (i) di differire la copia del documento di identità ad un momento successivo rispetto a quello della raccolta dei dati; (ii) di presumere lo scopo e la natura del rapporto; e (iii) di avvalersi di una dichiarazione rilasciata dal cliente in merito all'identità del proprio titolare effettivo;
  • con riferimento agli obblighi "rafforzati", sono riportate talune casistiche di "rischio elevato", in presenza delle quali gli intermediari dovranno diversamente modulare l'estensione e la frequenza delle proprie attività di controllo. Rispetto al quadro normativo previgente è stata inoltre estesa la definizione di "persona politicamente esposta", così da includere anche i soggetti residenti in Italia (e non solo all'estero).

Estremamente significative sono, infine, le misure di adeguata verifica svolta avvalendosi di soggetti terzi: viene infatti meno la possibilità di usufruire dello strumento del bonifico mediante il quale il terzo possa attestare di aver eseguito l'adeguata verifica del cliente. Di contro, tuttavia, viene ora riconosciuta la possibilità di avvalersi di soggetti terzi che abbiano già effettuato l'adeguata verifica del cliente anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza, mentre in passato la normativa richiedeva che il terzo avesse svolto di persona tale attività (con ciò precludendosi, di fatto, la possibilità di ricorrere alle attività già svolte, a titolo esemplificativo, dalle c.d. "banche on-line").

Le disposizioni del Provvedimento sull'Adeguata Verifica entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

3. PROVVEDIMENTO SUI CONTROLLI

Il Provvedimento sui Controlli si pone anch'esso in linea di sostanziale continuità con il precedente provvedimento dell'11 marzo 2011. Ciò, peraltro, fa seguito alla precedente comunicazione pubblicata dalla Banca d'Italia lo scorso 9 febbraio con la quale l'Autorità di Vigilanza aveva già riconosciuto come detto provvedimento dovesse considerarsi "in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario".

Il Provvedimento sui Controlli contiene dunque numerose previsioni di dettaglio con le quali vengono specificate e ripartite le competenze tra gli organi aziendali dell'intermediario, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del soggetto (o dei soggetti) delegati all'invio delle segnalazioni delle operazioni sospette, con riferimento sia ai singoli intermediari sia alle strutture di gruppo.

Tra le previsioni contenute nel Provvedimento sui Controlli, si evidenziano in particolare le seguenti disposizioni, destinate ad incidere sull'organizzazione interna degli operatori del mercato finanziario:

  • le nuove disposizioni pongono l'accento sulla necessità di dotarsi di una policy che, lungi dall'essere una mera replica delle disposizioni normative, declini con sufficiente grado di dettaglio le scelte adottate per concretizzare l'approccio basato sul rischio. Si tratterà dunque di rivedere le proprie procedure organizzative interne, definendo processi, controlli e misure di sicurezza adottate al fine di poter validamente classificare la propria clientela secondo classi di rischio omogenee;
  • viene meglio precisato l'obbligo, per gli operatori esteri che operino per il tramite di agenti e soggetti convenzionati, di dotarsi di un punto di contatto centrale destinato ad interloquire con le autorità di vigilanza italiane;
  • il documento in consultazione imporrà a tutti i destinatari della disciplina antiriciclaggio (con la sola eccezione dei c.d. "confidi minori") di condurre e formalizzare un esercizio di autovalutazione, che tenga conto dei settori e delle linee di business rilevanti per ciascun intermediario, in esito alla quale siano chiaramente evidenziate le aree di possibile vulnerabilità e le relative azioni di rimedio. Tale self-assessment dovrà essere condotto con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio e sarà trasmesso alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione (rispetto alla quale il Provvedimento fornisce uno schema) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Anche le disposizioni del Provvedimento sui Controlli entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.