Employment Law Alert
January.30.2020
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto «Decreto Fiscale») – convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto nuovi oneri a capo del committente che affidi a soggetti terzi il compimento di uno o più opere o servizi nell’ambito di rapporti c.d. labour intensive.
Nello specifico l’articolo 4 del suddetto Decreto inserisce, dopo l’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, un art. 17 bis recante norme sulle «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera» ed a mente del quale – con effetto dal 1° gennaio 2020 ed in relazione a tutti i contratti in corso a tale data, indipendentemente dalla data della relativa sottoscrizione – il committente, o più in generale colui che esternalizza parte delle proprie attività, è gravato da nuovi ed ulteriori obblighi in materia di ritenute fiscali.
Vediamo quali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina tutti i sostituti d’imposta che affidano ad una medesima «impresa» il compimento di opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000,00 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o «rapporti negoziali comunque denominati» caratterizzati dal:
Se ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che il suesposto limite economico debba essere calcolato al netto dell’IVA e, sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, sembrano ragionevolmente esclusi dall’ambito di applicazione della norma quei committenti che affidino a terzi la realizzazione di opere o servizi in contesti diversi dall’esercizio di attività di impresa (o di una attività professionale o commerciale), assai più dubitabile è l’applicabilità della norma rispetto alle agenzie di somministrazione di manodopera le quali - per le garanzie che offrono e per il tipo contrattuale sulla base del quale svolgono la loro attività - parrebbero ampiamente estranee al fenomeno elusivo che la nuova normativa vuole (ulteriormente) contrastare.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente ha obbligo di richiedere (e verificare) all’appaltatore copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali riguardanti i lavoratori «direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio».
Qualora l’impresa appaltatrice non adempia a tale obbligo ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute «rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa», il committente è obbligato a:
In tale ipotesi, per espresso disposto normativo è preclusa all’affidatario – fintanto che perdura l’inadempimento all’obbligo di versamento delle ritenute - qualunque azione esecutiva nei confronti del committente.
A differenza di quanto avviene rispetto ad altre responsabilità (per così dire) antielusive in materia, infine, gli oneri del committente sono limitati a quanto risultante dalle informazioni fornite dall’affidatario, risultando pertanto qui estraneo a conseguenze sanzionatorie nell’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga di manodopera occupata irregolarmente.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Specularmente l’appaltatore / affidatario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, è tenuto a trasmettere al committente:
LE SANZIONI A CUI È ESPOSTO IL COMMITTENTE
Qualora il committente sia inadempiente rispetto agli obblighi poc’anzi descritti, esso sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla «sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione».
Una sanzione quindi limitata alle «sole» (le virgolette paiono d’obbligo) sanzioni per l’omissione di attività dovute e che pertanto, a differenza di quanto accadeva con la c.d. responsabilità fiscale del committente (definitivamente abrogata dal D.Lgs. n. 175/2014), non si estende all’importo delle ritenute omesse.
ESCLUSIONI
La suesposta disciplina non trova applicazione qualora l’impresa affidataria dell’opera o del servizio possa certificare di:
RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Una disciplina, quella introdotta dal Decreto Fiscale, che inevitabilmente renderà assai più gravosi gli oneri per coloro che esternalizzano – nell’ambito di contratti in possesso delle suesposte caratteristiche – lavori a soggetti terzi e che, ancora una volta, denota il disfavore con cui il nostro Legislatore affronta tali esternalizzazioni (siano o meno, sotto il profilo formale, contratti di appalto).
In questo contesto diviene quindi ancor più importante per l’imprenditore-committente non solo predisporre contratti che gli attribuiscano la facoltà di verificare, in costanza di rapporto, l’adempimento da parte dell’appaltatore (e degli eventuali subappaltatori) agli obblighi che per legge e contratto lo gravano, e di reagire tempestivamente ad eventuali inadempimenti, ma anche - e prim’ancora – effettuare una adeguata attività di due diligence sulla (per così dire) affidabilità e solidità patrimoniale dell’impresa a cui si accingono ad esternalizzare parte delle proprie attività.