Financial Industry Alert | July.03.2017
In data 23 giugno 2017, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144, Suppl. Ord. n. 31, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (il "Decreto"), contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. In sede di conversione del Decreto, sono stati proposti ed apportati alcuni emendamenti al fine di introdurre, inter alia, nuove disposizioni nel testo della legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (la "Legge 130").
In particolare, la Legge 130 si arricchisce di un nuovo articolo, il 7.1, rubricato "Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche ed intermediari finanziari". In tale articolo, che si compone di 8 commi, sono comprese disposizioni volte a favorire, in generale, la cartolarizzazione di crediti qualificati come deteriorati (e, quindi, secondo la classificazione di Banca d'Italia di cui alla circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), di crediti qualificabili come sofferenze; inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) nonché la loro gestione e recupero. Si prevede infatti, inter alia, la possibilità:
Con il primo comma del nuovo art. 7.1, il legislatore introduce le nuove disposizioni che potranno trovare applicazione alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Si prevede infatti che alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB aventi sede legale in Italia, oltre le disposizioni (preesistenti della Legge 130), si applicano anche le nuove disposizioni dell' art. 7.1., che si riportano ed illustrano di seguito.
La SPV che si è resa cessionaria di crediti deteriorati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa Legge 130 in materia di finanziamenti da parte di SPV, può concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (art. 7.1, comma 2).
Nel caso di concessione di finanziamenti ai sensi della disposizione di cui sopra, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla SPV deve essere affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo dell'art. 106 TUB (art. 7.1, comma 7).
Nel contesto di piani di riequilibrio concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi delle norme della legge fallimentare (art. 124, Concordato; art. 160, Concordato preventivo; art. 182-bis, Accordi di ristrutturazione dei debiti; art. 186-bis, Concordato con continuità aziendale) o di analoghi accordi finalizzati al risanamento o alla ristrutturazione, la SPV può acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti per migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.
In tal caso, le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti di cui alla Legge 130, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti. Le stesse somme sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli di cartolarizzazione emessi ed al pagamento dei costi dell'operazione (art. 7.1, comma 3).
Laddove trovi applicazione la disposizione di cui sopra:
Al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può essere costituita una società veicolo ad hoc, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività sopra indicate (la "Società Veicolo").
Come evidenziato anche nella relazione iniziale di accompagnamento al disegno di legge di conversione, tale disposizione sarebbe finalizzata a:
Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla Società Veicolo alla SPV sono assimilate, agli effetti di cui alla Legge 130, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti. Le stesse somme sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi ed al pagamento dei costi dell'operazione (art.7.1, comma 4).
Con specifico riferimento al leasing, si prevede altresì che qualora la cessione abbia ad oggetto, insieme ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la Società Veicolo:
Inoltre, con riguardo agli adempimenti connessi ai contratti e rapporti di locazione finanziaria, tali adempimenti devono essere eseguiti dal Servicer ovvero da soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria da individuarsi ai sensi del comma 8 dell'art. 7.1.
Per espressa previsione contenuta nel Decreto, la Società Veicolo soggiace integralmente alla disciplina fiscale applicabile alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Il Decreto dispone, inoltre, che alle cessioni di immobili effettuate dalle Società Veicolo si applicano integralmente le agevolazioni previste dall'art. 35, comma 10-ter.1, del d.l. 223/2006. Tale norma, tutt'oggi in vigore, prevede che le cessioni rivenienti da riscatto ovvero da risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore sono soggette a imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Ai fini della segregazione dei crediti oggetto di cessione e delle somme corrisposte a valere sugli stessi crediti nonché dell'esclusione della compensazione e dell'opponibilità della cessione secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, della Legge 130, si prevede che le cessioni effettuate da parte di banche ed intermediari finanziari ai sensi dell'art. 7.1, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante indicazione (a) del cedente, (b) del cessionario, (c) della data di cessione, (d) delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché (e) del sito internet in cui il cedente ed il cessionario renderanno disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale: