February.21.2023
BLOCCO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DERIVANTI DAI BONUS EDILIZI
In data 16 febbraio 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 il D.L. del 16 febbraio 2023, n. 11 (il “Decreto Legge”), recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di imposta derivanti da tutte le tipologie di bonus edilizi, ivi inclusi i crediti derivanti dagli interventi relativi al c.d. “Superbonus” (i “Crediti di Imposta”) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, come successivamente modificato e integrato (il “Decreto Rilancio”).
Il Decreto Legge, entrato in vigore a partire dal 17 febbraio 2023, introduce rilevanti modifiche alla disciplina della cessione dei Crediti di Imposta come di seguito illustrate.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, non è consentito, in relazione agli interventi di cui all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, l’esercizio delle opzioni (i) per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) e (ii) per la cessione del credito di imposta.
In particolare, le predette opzioni non possono essere esercitate per gli interventi – indicati dall’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio – relativi:
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Legge, le opzioni di cui sopra (i.e. sconto in fattura e cessione del credito) possono essere ancora esercitate per le spese sostenute per gli interventi relativi al c.d. “Superbonus”, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Legge:
Con riferimento, invece, alle altre tipologie di bonus edilizi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legge, l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere ancora esercitata per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali in data antecedente l’entrata in vigore del Decreto Legge:
Il Decreto Legge introduce altresì il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquistare i Crediti di Imposta derivanti dall’esercizio, nell’ambito dei predetti interventi edilizi, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il Decreto Legge modifica inoltre la disciplina della responsabilità solidale dei cessionari dei Crediti di Imposta di cui all’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio in presenza di alcune condizioni.
In particolare, ferme le ipotesi di dolo, il decreto prevede l’esclusione del concorso nella violazione – e, quindi, della responsabilità in solido – del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e/o del cessionario del Credito di Imposta qualora siano in possesso della seguente documentazione relativa agli interventi da cui originano i Crediti di Imposta:
L’esclusione della responsabilità opera anche in relazione ai soggetti che acquistano i Crediti di Imposta da una banca con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente. In tal caso, per il correntista sarà sufficiente ottenere un’attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione di cui sopra.
Il Decreto Legge prevede altresì che il mancato possesso della documentazione di cui sopra non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Pertanto, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale, l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.
Per completezza, si segnala che il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore e, pertanto, le previsioni illustrate restano soggette a conferma e/o eventuali modifiche in sede di conversione.