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February.22.2023

PMI: nuovi finanziamenti agevolati da parte dei confidi

  • Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2023 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2022, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui vengono individuati (i) le condizioni e i criteri per l’attuazione delle disposizioni normative che consentono ai confidi di concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese[1] (“PMI”) operanti in tutti i settori economici, nonché (ii) gli specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere tali finanziamenti (il “D.M.”).
  • I beneficiari dell’intervento normativo in esame sono dunque le PMI operanti in tutti i settori economici in quanto permette ai confidi di rilasciare a queste ultime, oltre alle usuali garanzie, anche finanziamenti agevolati nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile e salvo il rispetto di determinati requisiti patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono rispettare per concedere detti finanziamenti.

1. Premessa: cosa sono i confidi

  1. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi, altrimenti detti confidi, sono i consorzi, le società cooperative o le società consortili che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali[2].

  2. I confidi, in pratica, sono organismi di mutua assistenza che promuovono la crescita e lo sviluppo di PMI consorziate o socie, su base territoriale, e secondo principi di collaborazione, assistenza e solidarietà.

    Nello specifico, il ruolo dei confidi consiste nel facilitare l’accesso al credito per tali imprese, solitamente attraverso il rilascio di una garanzia, facendo dunque da tramite con gli istituti bancari. In tale contesto, per “attività di garanzia collettiva dei fidi” si intende l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese (consorziate o socie) per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

  3. Tra le varie fonti normative della disciplina dei confidi, si ricorda l’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (ossia la Legge di stabilità 2014) (la “Legge 147/2013”), che affida al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi stessi, attraverso la concessione di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle PMI.

2. Classificazione dei confidi

  1. Come anticipato in premessa, il D.M. individua specifici requisiti economico-patrimoniali applicabili esclusivamente ai confidi c.d. minori al fine di concedere finanziamenti agevolati[3].

  2. Al fine di meglio comprendere le differenze tra le varie categorie di confidi, è utile individuare le caratteristiche strutturali dei confidi minori, anche in un’ottica di comparazione con una diversa categoria di confidi, ossia i confidi c.d. maggiori.

    Le peculiarità di ciascuna di tali categorie sono riassuntivamente elencate nella seguente tabella:

I confidi minori:

  • sono caratterizzati da un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro;
  • sono iscritti in un elenco tenuto dall’apposito organismo dei confidi minori (“OCM”), costituito ai sensi dell’articolo 112-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”);
  • possono esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali;
  • sono vigilati dall’OCM, che è a sua volta vigilato dalla Banca d’Italia;
  • possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

I confidi maggiori:

  • si caratterizzano per un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro;
  • sono vigilati dalla Banca d’Italia e iscritti nell’albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB;
  • sono dunque contraddistinti da un’operatività maggiore rispetto ai confidi minori, in considerazione del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale;
  • devono avere un capitale minimo, ai fini dell’autorizzazione a concedere il finanziamento agevolato di cui al D.M., pari a due milioni di euro;
  • possono costituirsi anche in forma di società consortile a responsabilità limitata;
  • possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

3. Caratteristiche dei finanziamenti agevolati ai sensi del D.M.

  1. A valere sulle risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della Legge 147/2013, i finanziamenti agevolati che i confidi possono concedere alle PMI devono avere le seguenti caratteristiche:
    • non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine;
    • l’importo del finanziamento, ove erogato da confidi minori, non può eccedere Euro 100.000,00 (centomila);
    • la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse stanziate con la Legge 147/2013 non può essere superiore all’80% (ottanta per cento) dell’importo del finanziamento[4];
    • il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare delle risorse assegnate al confidi;
    • il tasso di interesse è pari a 0 (zero).

  2. È utile inoltre specificare che, nell’ambito dei finanziamenti aventi le suddette caratteristiche, i confidi possono in ogni caso applicare ulteriori oneri nei seguenti limiti e percentuali:
    • un tasso di interesse sulla quota concessa a valere su risorse proprie, per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico; ovvero
    • una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo del finanziamento.

4. Obblighi dei confidi

  1. L’articolo 4 (Monitoraggio) del D.M. prevede l’obbligo in capo ai confidi di integrare la relazione di monitoraggio che i medesimi inviano con cadenza annuale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con i dati e le informazioni relative ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del D.M.. Ed in particolare:
    • l’elenco delle PMI beneficiarie, nell’anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza di ingresso;
    • il numero e l’importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell’anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza dei principali termini e condizioni (come, ad esempio, l’ammontare della quota a valere su risorse proprie del confidi, ovvero il relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, etc.);
    • eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate;
    • eventuali insolvenze registrate;
    • eventuali recuperi effettuati;
    • ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio.
    Oltre a quanto sopra specificato, il confidi sarà tenuto, anche ai fini dell’adozione della delibera di concessione del finanziamento, alla registrazione degli aiuti individuali nei registri aiuti, secondo le rispettive modalità di funzionamento[5].

  2. Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 9 (Disposizioni comuni e finali) del D.M., il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio costituisce causa di revoca delle risorse assegnate in gestione ai confidi, unitamente al grave inadempimento degli obblighi previsti dal D.M. in relazione all’attività di concessione dei finanziamenti.

5. Confidi minori: ulteriori requisiti richiesti per la concessione dei finanziamenti agevolati

  1. I confidi minori che intendono concedere i finanziamenti agevolati, oltre a presentare istanza di autorizzazione[6], devono possedere i seguenti requisiti economico-patrimoniali ed organizzativi:
    • patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni);
    • indicatore di adeguatezza patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15% (quindici per cento);
    • adozione e pubblicazione sul proprio sito web di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto della normativa applicabile.

  2. Con specifico riferimento al monitoraggio nei confronti del management dei confidi minori, fermi restando i requisiti di onorabilità dei propri esponenti, il D.M. ribadisce l’applicabilità degli obblighi di valutazione dei criteri di correttezza e competenza da espletarsi nei confronti degli stessi, come stabiliti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169.

  3. I confidi minori, inoltre, sono tenuti a:
    • dare evidenza, nella propria nota integrativa, delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del D.M. e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confidi minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’OCM;
    • depositare il bilancio in formato Xbrl presso il competente Registro delle imprese;
    • rispettare gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell’articolo 127, comma 2, del TUB[7].

  4. L’OCM annoterà nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1 del TUB l’autorizzazione del confidi minore ad erogare il finanziamento agevolato a seguito della positiva verifica dei requisiti di cui sopra[8].

5. Inadempimento delle PMI beneficiaria: le procedure di recupero

  1. L’articolo 5 (Procedure di recupero) del D.M. stabilisce il quadro normativo temporaneo relativo alla fattispecie di inadempimento delle PMI beneficiarie.

    In particolare, tale inadempimento, da accertarsi sulla base di specifiche condizioni previste contrattualmente, farebbe sorgere in capo al confidi il diritto di procedere al recupero del credito maturato nei confronti della PMI inadempiente.

  2. Tali procedure di recupero dovranno essere poste in essere dal confidi nel rispetto dell’obbligo di utilizzo della diligenza professionale, potendo questi assumere ogni iniziativa utile per tutelare le proprie ragioni creditorie.

  3. Qualora il confidi non riesca a recuperare il proprio credito, ovvero in caso di esito positivo di contenziosi sorti in relazione allo stesso, le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate potranno essere addebitate alle risorse pubbliche in gestione in misura proporzionale alla quota di credito erogata a valere su tali risorse pubbliche.

  4. Le dinamiche di addebito delle spese summenzionate sulla quota di finanziamento a valere su risorse pubbliche, tuttavia, sono ancora in fase di elaborazione. Entro 6 (sei) mesi dalla data di adozione del D.M., infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicherà delle linee guida volte a definirne i presupposti, i limiti e le relative modalità.

 


[1] Ai sensi dell’articolo 1 (Definizioni) lettera (h), del D.M., per PMI si intendono:

“le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei confidi:

  1. risultino iscritte al Registro delle imprese;
  2. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE). 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
  3. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione”.

[2] Definizione di cui all’articolo 13 (Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi) della Legge n. 269/03.

[3] Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 5 (Confidi minori: ulteriori requisiti richiesti per la concessione dei finanziamenti agevolati) del presente elaborato.

[4] L’articolo 3 (Concessione dei finanziamenti agevolati), comma 2 del D.M. sancisce che la quota residua, non inferiore al 20% (venti per cento) per cento dell’importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.

[5] Per registri aiuti, si intendono, collettivamente, il registro nazionale aiuti e i registri c.d. “SIAN” e “SIPA”.

[6] Ai sensi dell’articolo 7 (Autorizzazione a concedere finanziamenti) del D.M., l’autorizzazione deve essere presentata direttamente dal confidi all’OCM, secondo schemi e modalità resi pubblici direttamente sul sito internet di quest’ultimo. Per maggiori informazioni si rimanda altresì all’articolo 8 (Revoca e sospensione dell’autorizzazione a concedere finanziamenti agevolati) del D.M..

[7] Con riferimento agli obblighi di trasparenza, D.M. specifica che: (i) nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento deve essere indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell’importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato; (ii) nell’informativa di cui al punto (i) che precede deve essere altresì indicato che il finanziamento è erogato in base a una specifica autorizzazione annotata nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del TUB, di cui sono riportati gli estremi, anche nel sito internet del confidi minore; (iii) su richiesta del cliente il confidi fornisce, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

[8] Il D.M. specifica, inoltre, che il rispetto di tali requisiti verrà verificato dall’OCM con periodicità annuale.