Nuova Garanzia SACE a Condizioni di Mercato

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November.08.2022

L'articolo 17 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti, convertito in legge n. 91/2022) ha delineato la cornice operativa entro la quale opererà la nuova garanzia SACE a condizioni di mercato, garanzia dello Stato a prima richiesta accordata sugli impegni assunti da SACE[1] (la Garanzia SACE). La misura in oggetto mira al rafforzamento di misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese. Occorre preliminarmente precisare che la Garanzia SACE non è ancora operativa e, per la piena operatività, bisognerà attendere l'autorizzazione della Commissione Europea da un lato, e l'emanazione di decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro lato.

La garanzia SACE a condizioni di mercato sarà destinata a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche favorendo l'occupazione. La Garanzia SACE avrà una capacità massima entro il limite di 200 miliardi di Euro, come precisato nell'allegato tecnico "Modalità e termini di rilascio delle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, (l'Allegato Tecnico).

L’articolo 17 del Decreto Aiuti ha previsto talune modifiche all'articolo 6 comma 14-bis del D.L. 269/2003 tese a consentire che quest'ultimo operi per una più ampia gamma di finanziamenti destinati non solo al sostegno e al rilancio dell'economia ma anche ad uno sviluppo più lungo e sostenibile.

La Garanzia SACE è rivolta alle imprese aventi sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a condizione che (i) non risultino classificate tra le esposizioni deteriorate, (ii) non presentino un rapporto tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20%, e (iii) non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"[2].

La Garanzia SACE è inoltre destinata a coprire fino al 70% dell'importo finanziato. Tale copertura è elevabile fino al 100% per i titoli di debito, qualora i titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico. Si noti inoltre che la nozione di titoli di debito è inclusiva dei prestiti obbligazionari, delle cambiali finanziarie e dei titoli di debito. Novità rilevante rispetto alla garanzia SupportItalia[3] è che la Garanzia SACE sarà permanente, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del legislatore di interventi che siano strutturali e non emergenziali.

La categoria di finanziamenti ammessi al supporto della Garanzia SACE è molto vasta inclusi finanziamenti, anche subordinati, concessi in favore delle imprese sotto qualsiasi forma, quali la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, e ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma.

La modalità di ottenimento della Garanzia SACE potrà essere presentata dall'impresa richiedente direttamente al soggetto finanziatore, che verificherà i criteri di eleggibilità, effettuerà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, richiederà la garanzia a SACE. L'istruttoria sarà quindi svolta da SACE[4] con la dovuta diligenza professionale attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, e la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della garanzia.

Si riportano di seguito le principali differenze tra la Garanzia SupportItalia e Garanzia SACE.

  SupportItalia Garanzia SACE
Riferimento Decreto Aiuti Articolo 15 Articolo 17
Operatività Dal 22 luglio 2022 a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea In attesa di approvazione da parte della Commissione Europea
Validità Fino al 31 dicembre 2022 nell'ambito del Temporary Crisis Framework Permanente
Beneficiarie Imprese italiane, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina Imprese (i) aventi sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, (ii) non classificate tra le esposizioni deteriorate e che non abbiano un rapporto tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20%, (iii) e non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà
Finanziamenti garantiti

 La garanzia è rilasciata per finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing, nonché altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia:

  • destinati a ottenere liquidità per sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti, capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
  • non superiore a 8 anni;
  • di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento
Finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, a condizione che la durata non sia superiore a 20 anni
Livello di copertura
  • Fino al 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per quelle ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
  • fino all'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • fino al 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro
Fino al 70% dell'importo del finanziamento, o fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili


[1] I criteri, modalità e condizioni che disciplinano il rilascio della Garanzia SACE sono rinvenibili nell'Allegato Tecnico.

[2] Per le relative definizioni si faccia riferimento all'Allegato Tecnico.

[3] Introdotta dall’Articolo 15 del Decreto Aiuti.

[4] Salvo il caso in cui l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25% del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro, in tal caso SACE informerà prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio e dell'esito delle attività istruttorie. Il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.