Tax Law Update
February.21.2022
English: Spotlight on Shell Companies in the EU
In data 22 dicembre 2021, la Commissione Europea ha adottato una Proposta di Direttiva finalizzata a contrastare l’uso improprio ai fini fiscali delle società di comodo residenti nei paesi dell’Unione (“Proposal for a Council Directive lying down rules to prevent the misuse of shell entitites for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU”) (di seguito “Proposta di Direttiva”).
L’obbiettivo dichiarato è quello di combattere le strutture che utilizzano società o entità giuridiche, prive di adeguata presenza commerciale o attività economica, costituite all’interno della UE al fine di garantire vantaggi fiscali ai loro titolari effettivi o al gruppo di appartenenza. E’ il caso, per citare un esempio, delle società UE solo apparentemente esercenti una attività economica le quali, sfruttando le Direttive Madre-figlia o Interessi e canoni [1], incassano redditi in esenzione da ritenuta per poi trasferirli ad una impresa associata residente in un paese terzo a bassa imposizione.
I caratteri essenziali della Proposta di Direttiva sono:
Una volta adottata, la Direttiva dovrebbe trovare attuazione nei singoli Stati membri entro il 30 giugno 2023 ed avere efficacia a far data dal 1° gennaio 2024.
Di seguito, senza pretesa di completezza, sono descritti i caratteri essenziali della Proposta di Direttiva.
Fatte salve talune esclusioni (c.d. excluded entities), la Proposta di Direttiva si applica a tutti gli enti che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano una attività economica e sono residenti ai fini fiscali in uno Stato membro.
Rientrano fra le excluded entities, a titolo esemplificativo, le società quotate, le imprese finanziarie regolamentate (e.g. enti creditizi, imprese di assicurazione, istituti pensionistici, FIA, OICVM, SPV di cartolarizzazione, etc.), talune holding di partecipazioni e le imprese con almeno cinque dipendenti destinati a tempo pieno all’attività generatrice di passive income (articolo 6, comma 2).
Gli enti che non sono excluded entities devono sottoporsi al substance test qualora cumulativamente (articolo 6, comma 1):
Considerato che l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento è prevista a far data dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti sub (i), (ii) e (iii) dovrebbe riguardare già l’esercizio in corso (2022).
Nonostante il superamento dei requisiti sub (i), (ii) e (iii), la Proposta di Direttiva consente che l’ente interessato sia esentato dal sottoporsi al substance test qualora dimostri che la sua interposizione non comporta un vantaggio fiscale per i titolari effettivi o per il gruppo di appartenenza, a seconda dei casi (articolo 10).
Gli enti che non rientrano fra le excluded entities,presentano i requisiti sub (i), (ii) e (iii) e non sono beneficiari di una esenzione ai sensi dell’articolo 10 della Proposta di Direttiva, sono obbligati ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi il soddisfacimento o meno di taluni requisiti minimi di sostanza ed a fornire adeguata evidenza documentale al riguardo (c.d. substance test).
Il substance test si intende superato qualora cumulativamente (articolo 7):
Gli enti che soddisfano i requisiti sub (a), (b) e (c) si presumono non essere di comodo per l’esercizio di riferimento; al contrario, gli enti che non soddisfano, in tutto o in parte, i tre requisiti si presumono di comodo (articolo 8). Tali ultimi enti, ai sensi dell’articolo 9 della Proposta di Direttiva, sono comunque ammessi a contestare la presunzione di essere società di comodo, dimostrando di esercitare il controllo sulla attività generatrice di passive income e/o sui beni dell’impresa nonché di sostenerne i relativi rischi.
Gli enti che si presumono di comodo e non sono in grado di superare tale presunzione, soggiacciono a talune conseguenze fiscali:
Si ricorda, infine, che la Proposta di Direttiva introduce lo scambio automatico fra Stati membri delle informazioni relative alle società di comodo, taluni obblighi di cooperazione anche al fine di condurre audit fiscali nonché l’obbligo di introdurre sanzioni pecuniarie (non inferiori al 5% del fatturato) nei confronti degli enti inadempienti (articoli 13, 14 e 15).
La Proposta di Direttiva, per diventare legge dell’Unione, deve essere approvata dal Consiglio dell’Unione Europea. In sede di approvazione il testo della Proposta di Direttiva sarà suscettibile di modifiche.
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Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.
[1] Direttive 2003/49/EC e 2011/96/EU.