PIATTAFORME ON-LINE, COMPARAZIONE FINANZIAMENTI E RISERVA DI LEGGE. CONSULTAZIONE OAM IN CORSO


January.27.2022

L’OAM ha lanciato una consultazione relativamente al testo di una propria comunicazione (la “Comunicazione”) avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento.

Funzionamento delle piattaforme on-line

che offrono preventivi e comparano prodotti di credito

 

Chi ha avviato la consultazione

L’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Soggetti interessati

Soggetti operanti per mezzo di siti internet (c.d. piattaforme) che permettono agli utenti – compilando un questionario on-line con i propri dati anagrafici e le proprie esigenze di credito – di esaminare e confrontare gratuitamente uno o più preventivi di prodotti del credito.

Oggetto della consultazione

L’operatività delle piattaforme che prestano on-line, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche ed intermediari che propongono tale offerta.

Quali rischi sono evidenziati dall’OAM

 

  • Operatività in assenza delle prescritte autorizzazioni e fuori dal perimetro di vigilanza dell’OAM.
  • Offerta di prodotti e servizi che possono non rispondere agli interessi degli utenti, se non addirittura arrecare loro un danno.
  • Scarsa trasparenza per gli utenti circa le condizioni delle proposte offerte all’esito della simulazione.

Date di riferimento

 

  • Avvio della consultazione: 12/01/2022.
  • Chiusura della consultazione: 18/02/2022.

 

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1. Ambito della riserva di legge: l’attività di mediatore e agente in attività finanziaria

Il mediatore creditizio è “il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”([1]).

Il mediatore creditizio si differenzia dalla figura dell’agente in attività finanziaria, anche questa espressamente disciplinata dal Testo Unico Bancario([2]), proprio per il diverso ruolo; l’agente opera, in esclusiva, su mandato di una banca o di un intermediario, mentre il mediatore creditizio non è legato alle parti, che mette in contatto, da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

In entrambi i casi, quindi, l’attività di mediazione o agenzia in attività finanziaria prestata in maniera professionale nei confronti del pubblico è riservata ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’OAM.

Come si avrà modo di rappresentare qui di seguito, è chiaro, nella Comunicazione dell’OAM, il riferimento all’attività svolta dalle piattaforme on-line e di come, proprio in virtù di tali punti di contatto con le attività oggetto di riserva di legge di cui al Testo Unico Bancario, l’OAM ritenga necessario emanare indicazioni precise sulle attività consentite e su quali possono essere i margini di operatività per una piattaforma on-line che non disponga delle autorizzazioni.

2. La questione odierna

L’innovazione tecnologica, grazie alla quale gli operatori del credito, della finanza e degli investimenti più in generale si stanno avvantaggiando estendendo il proprio perimetro di operatività ed influenza, è ormai sotto gli occhi di tutti. È proprio per tale ragione che l’OAM ritiene opportuno fornire chiarimenti utili circa l’operatività delle piattaforme on-line, dei siti internet e/o altri strumenti di web marketing di comparazione di prodotti di credito che per semplicità continueremo a chiamare piattaforme on-line.

Tali piattaforme on-line permettono agli utenti e navigatori della rete di verificare l’esistenza di prodotti di credito, di esaminarne i contenuti, talvolta comparando prodotti simili, e poterne richiedere un preventivo ai finanziatori che trovano spazio sulla stessa piattaforma on-line.

Nello specifico gli utenti possono richiedere tramite la piattaforma on-line un preventivo dopo aver indicato alcuni dati e informazioni tra le quali: (i) informazioni personali, (ii) l’ammontare del prestito di cui necessitano, (iii) la tipologia di prestito e (iv) la sua durata e, in taluni casi, (v) anche i dettagli circa il tasso applicato.

Le piattaforme on-line svolgendo tale tipologia di attività riescono ad acquisire nuova clientela così potendo indirizzare un interesse “generico” degli utenti coinvolti, che più o meno consapevolmente navigano in rete, verso una più puntuale attività di profilazione della clientela. In questo modo, una volta acquisite le informazioni, la piattaforma on-line è in grado di mettere in contatto gli intermediari del credito e gli utenti che hanno dato accesso ai propri interessi finanziari, fornendo agli operatori un pacchetto informativo ben organizzato e verificato di soggetti e delle loro esigenze personali.

3. Perché pubblicare una Comunicazione al mercato

Rispetto al quadro sopra delineato, se da un lato vige uno specifico quadro normativo e regolamentare a tutela di interessi generali, dall’altro emerge la particolare operatività delle piattaforme on‑line che secondo l’opera di vigilanza svolta dall’OAM evidenzia alcuni rilevanti profili di rischio.

Il quadro normativo e regolamentare vigente ed in parte sopra richiamato è volto a tutelare, da un lato, la sana e prudente gestione degli operatori bancari e finanziari e, dall’altro, il mercato e i consumatori con norme di trasparenza ben specifiche.

La circostanza in base alla quale, come evidenzia l’OAM, l’attività delle piattaforme on‑line si rivolga al pubblico indistinto fornendo informazioni, promozioni e anche procedendo con vere e proprie istruttorie relative a possibili finanziamenti pone dei seri quesiti circa la possibile violazione della riserva di legge fissata dalle norme del Testo Unico Bancario a favore di soggetti autorizzati. Ciò, nello specifico, pone particolare attenzione rispetto a quelle piattaforme on‑line che non sono direttamente gestite da un intermediario autorizzato.

Inoltre, spesso le piattaforme on‑line riportano informazioni e promuovono i prodotti finanziari dei propri partners (parte o meno del medesimo gruppo societario della società gestore della piattaforma on‑line) senza offrire una chiara e corretta rappresentazione di tutte le migliori soluzioni presenti sul mercato, che potrebbero essere disponibili e più adeguate al profilo e alle richieste del cliente/utente.

4. Attività consentite e quelle oggetto di riserva di legge

La consultazione dell’OAM in merito alla proposta Comunicazione sull’operatività delle piattaforme on line ha un duplice pratico obiettivo: da un lato, quello di precisare il perimetro della riserva di legge; dall’altro, quello di indicare le attività che, laddove ricadano fuori da tale perimetro, siano liberamente esercitabili da qualunque operatore.

I diversi scenari possono sintetizzarsi nella scheda che segue.

CONSULTAZIONE OAM

Funzionamento delle piattaforme on-line

Attività soggette a riserva di legge

Attività liberamente consentite

  • La raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (tra cui alternativamente, tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, periodo di rimborso, tipo di tasso, etc.), seguita da una proposta di preventivo - anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori – successivamente fornendo all’utente la possibilità di ricontatto da parte della banca
  • Utilizzo del sito internet per attività di mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito:

a) senza l’intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione dell’utente; e

b) in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso

  • La raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa
  • Inserimento nel sito internet dell’operatore di contenuti quali un banner o annuncio che rinvii direttamente ad un sito internet/filiale operativa gestite da un soggetto iscritto in OAM o da un intermediario bancario e/o finanziario abilitato
  • Simulazioni astratte di capacità creditizia

 

  • Predisposizione di una “vetrina pubblicitaria”, contenente un elenco di soggetti finanziatori che offrono finanziamenti senza alcuna raccolta di dati degli utenti e/o predisposizione di preventivo

 



([1]) La disciplina è contenuta all’articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (“Testo Unico Bancario” o “TUB”). La disposizione è stata introdotta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del13 agosto 2010, successivamente modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169.

([2]) Ar. 128-quater TUB: “È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali”.