March.08.2021
Con la Risposta a Interpello n. 132 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese) (“Agenzia”) commenta per la prima volta il regime fiscale applicabile alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare di cui agli articoli 7, comma 1, lett. b-bis e 7.2, comma 1, della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ("Legge 130").
Prima di commentarne il regime fiscale l’Agenzia ricorda la disciplina caratterizzante le cartolarizzazioni immobiliari (i.e. aventi - come sottostante dei titoli ABS - beni immobili e proventi generati dalla locazione o rivendita dei medesimi beni).
In particolare e senza pretesa di completezza, è utile ricordare che:
L’istante è una SPV costituita ai sensi della Legge 130 destinata a realizzare operazioni di cartolarizzazione immobiliare.
In particolare, la SPV si è resa aggiudicataria da una società veicolo d’appoggio di due impianti fotovoltaici, classificati nella categoria catastale D1 e considerati immobili strumentali ai fini fiscali. L’acquisto degli impianti è stato finanziato tramite l’emissione di titoli ABS sottoscritti da una banca irlandese ed una banca italiana. La SPV intende: (i) sostenere gli investimenti necessari per rimettere in funzione gli impianti; (ii) locare gli impianti; (iii) valorizzare il proprio patrimonio anche tramite disinvestimento; (iv) utilizzare i flussi attivi, al netto delle spese della cartolarizzazione, per corrispondere ai sottoscrittori il rimborso del capitale e la remunerazione dei titoli.
Ciò premesso, l’istante chiede alla Agenzia di conoscere il trattamento fiscale: (i) ai fini IRES, IRAP e IVA, in capo alla SPV con riferimento alle operazioni descritte; (ii) dei titoli di cartolarizzazione in capo ai sottoscrittori; (iii) degli atti d’acquisto degli impianti fotovoltaici, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, sul presupposto che si tratti di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria scaduti e non completamente adempiuti ovvero già oggetto di risoluzione o di scioglimento ai sensi degli articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare.
Ai fini IRES, dato atto che la presenza del vincolo di destinazione del patrimonio segregato esclude a priori qualsiasi presupposto di possesso del reddito rilevante ai fini impositivi, l’Agenzia conferma l’applicazione alle SPV Immobiliari del regime tipico delle SPV di cartolarizzazione di crediti (circ. 8/E del 6 febbraio 2003).
Ne consegue, inter alia, che:
Analogo trattamento è riconosciuto ai fini IRAP con la precisazione che, per il tributo in questione, vige comunque il principio di “presa diretta dal bilancio” delle voci considerate rilevanti ai fini impositivi.
Importanti precisazioni vengono fornite dalla Agenzia anche ai fini IVA:
Anche sotto tale profilo l’Agenzia conferma l’applicazione alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare del regime applicabile alle operazioni di cartolarizzazione di crediti.
I titoli di cartolarizzazione emessi dalla SPV Immobiliare sono dunque soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
Ciò significa che i sottoscrittori dei titoli non subiranno l’aggravio della ritenuta e, o della imposta sostitutiva (26%) ove siano soggetti “lordisti” italiani (fra gli altri, società commerciali e OICR) o residenti in paesi esteri white list (articoli 2, 6 e 7 del d.lgs. 239/1996).
Nella Risposta a Interpello l’Agenzia commenta il regime applicabile, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, agli atti di acquisto da parte della SPV Immobiliare di immobili strumentali di proprietà di una società veicolo d’appoggio (c.d. LeaseCo o ReoCo). Trattandosi di immobili rivenienti da contratti di locazione risolti per inadempienza dell’utilizzatore, l’Agenzia conferma l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (art. 7.1, comma 4-ter, Legge 130).
Sebbene l’Agenzia si limiti a trattare il regime delle imposte ipotecarie e catastali applicabile alla fattispecie concreta sottoposta dall’istante e non fornisca ulteriori chiarimenti di carattere più generale, la mancata previsione di un regime “speciale” applicabile alle cessioni immobiliari effettuate in favore della SPV Immobiliare o dalla SPV Immobiliare fa ritenere che tali cessioni debbano soggiacere alle regole ordinarie tanto in materia di IVA (aspetto confermato dalla Agenzia, come sopra ricordato) quanto ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
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Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.