Financial Services & Fintech Alert
March.05.2021
di Marco Boldini | Teresa Mattioli | Anna Maria Pavone
Il prossimo 10 marzo 2021 entreranno in applicazione alcune delle misure introdotte dal Regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento” o “SFDR”).
L’SFDR introduce un regime armonizzato in materia di trasparenza per gli intermediari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e la comunicazione delle informazioni concernenti la sostenibilità in relazione ai prodotti finanziari.
Oggetto |
Gli obblighi informativi introdotti dal Regolamento sono dovuti sia a livello di partecipanti ai mercati finanziari sia a livello di prodotto finanziario. Inoltre, con riferimento all’informativa di prodotto, mentre alcune informazioni sono sempre dovute, altre sono dovute esclusivamente qualora il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali ovvero abbia come obiettivo investimenti sostenibili. |
Ambito di applicazione soggettivo |
Gli intermediari soggetti alla nuova disciplina (i “partecipanti ai mercati finanziari”) sono:
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Ambito di applicazione oggettivo |
Per prodotto finanziario, ai fini dell’SFDR, si intendono non gli strumenti finanziari ai sensi della disciplina MiFID bensì i portafogli gestiti (nel contesto della prestazione del relativo servizio di investimento), i FIA, gli OICVM, gli EuVECA ed EuSEF, gli IBIPs, gli schemi e i fondi pensionistici, i PEPP. |
Informativa a livello di partecipante |
In particolare, i partecipanti ai mercati dovranno:
Inoltre, i partecipanti al mercato dovranno includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicare tali informazioni sui siti internet. |
Informativa a livello di prodotto |
Per quanto attiene all’informativa relativa ai prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari saranno tenuti a includere nell’informativa precontrattuale di ciascun prodotto informazioni in merito a:
Inoltre, l’informativa precontrattuale e le relazioni periodiche dovranno recare ulteriori informazioni, nell’ipotesi in cui un prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali, ovvero qualora un prodotto finanziario abbia come obiettivo investimenti sostenibili o la riduzione delle emissioni di carbonio. |
Atti delegati |
Nonostante l’imminente applicazione del Regolamento, non sono ancora state pubblicate le misure delegate che dovranno essere adottate dalla Commissione Europea sulla base della proposta di Regulatory Technical Standards pubblicati dalle ESAs lo scorso febbraio aventi ad oggetto il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni ai sensi dell’SFDR. |
Data di applicazione |
Il Regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021, ad eccezione degli obblighi informativi a livello di prodotto sub (III), ai quali ci si dovrà conformare entro il 30 dicembre 2022, e, con riguardo alle informazioni da includere nelle relazioni periodiche, dal 1° gennaio 2022. |