Rinnovato il CCNL metalmeccanici: Aumenti salariali e nuovo inquadramento professionale

Employment Law Alert
February.09.2021

By: Mario Scofferi and Francesco Brandi

Lo scorso 5 febbraio 2021, al termine di un lungo percorso negoziale, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, valida sino al 30 giugno 2024.

L’ipotesi di accordo è tuttavia soggetta all’approvazione da parte dei lavoratori interessati attraverso una consultazione certificata indetta dalle OO.SS. firmatarie (i.e. FIM, FIOM e UILM).

Di seguito offriremo una sintetica descrizione delle principali novità previste dall’ipotesi di accordo.

* * * * *

1.   Inquadramento professionale

La novità più importante riguarda l’introduzione, a far tempo dal 1° giugno 2021, di un nuovo sistema di inquadramento professionale dei lavoratori.

In particolare, i lavoratori saranno inquadrati in una classificazione unica articolata su 9 livelli ricompresi in «4 campi di responsabilità di ruolo» ovvero:

  • Campo D: ruoli operativi (livelli D1 e D2, ex livelli 2° e 3°);
  • Campo C: ruoli tecnico specifici (livelli C1, C2 e C3, ex livelli 3S, 4° e 5°);
  • Campo B: ruoli specialistici e gestionali (livello B1, B2 e B3, ex livelli 5S, 6 e 7);
  • Campo A: ruoli di gestione del cambiamento ed innovazione (livello A1, ex livello 8° - quadro).

Viene quindi meno, a far tempo dal 1° giungo 2021, il 1° livello di inquadramento contrattuale previsto dall’attuale CCNL, ragion per cui tutti i lavoratori - in forza al 31 maggio 2021 - inquadrati in tale categoria verranno riclassificati nel livello D1 a decorrere da tale data.

Entro il 31 maggio 2021, infine, i lavoratori inclusi nell’ambito di applicazione del CCNL saranno riclassificati sulla base delle nuove nomenclature previste dal rinnovo in commento.

2.   Aumenti salariali

L’ipotesi di accordo prevede altresì, a regime, un incremento dei minimi tabellari. In particolare, l’aumento salariale mensile sarà erogato in 4 tranches quantificate come segue:

Livello

tranche

 

tranche

 

tranche

 

tranche

 

Totale

1° giugno 2021

1° giugno 2022

1° giugno 2023

1° giugno 2024

2°/D1

Euro 20,18

Euro 20,18

Euro 21,79

Euro 28,25

Euro 90,40

3°/D2

Euro 22,38

Euro 22,38

Euro 24,17

Euro 31,33

Euro 100,26

3°S/C1

Euro 22,86

Euro 22,86

Euro 24,69

Euro 32,01

Euro 102,42

4°/C2

Euro 23,34

Euro 23,34

Euro 25,21

Euro 32,68

Euro 104,57

5°/C3

Euro 25,00

Euro 25,00

Euro 27,00

Euro 35,00

Euro 112,00

5°S/B1

Euro 26,80

Euro 26,80

Euro 28,94

Euro 37,52

Euro 120,06

6°/B2

Euro 28,75

Euro 28,75

Euro 31,05

Euro 40,25

Euro 128,80

7°/B3

Euro 32,10

Euro 32,10

Euro 34,66

Euro 44,93

Euro 143,79

8°/A1

Euro 32,86

Euro 32,86

Euro 35,49

Euro 46,01

Euro 147,22

3.   Previdenza complementare

A far tempo dal 1° giugno 2022, viene incrementata sino a concorrenza del 2,2% la contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori under 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa.

4.   Appalti nei pubblici servizi

Viene inoltre innovata la procedura di confronto sindacale prevista per le ipotesi di successione in «appalti pubblici di servizi» di cui «alle lettere fff) e ggg), art. 1, legge 28 gennaio 2016, n. 11» e dell’«art. 50, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50», prevedendo che:

  • nei casi di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alle proprie RSU nonché alle OO.SS. territorialmente competenti con un preavviso di norma non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di cessazione;
  • entro i 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, ciascun destinatario potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni di categoria;
  • tale procedura, nel cui ambito verranno valutate le migliori soluzioni per mantenere inalterati gli assetti occupazionali dei lavoratori occupati nell’appalto, si intenderà esperita entro 15 giorni dal primo incontro.

In caso di cambio appalto a «parità di condizioni», l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale - assunto a tempo indeterminato e con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi  alla data prevista per la cessazione dell’appalto - occupato dall’appaltatore uscente.

In caso di cambio appalto con condizioni diverse rispetto a quelle praticate all’impresa uscente, nel corso dell’esame congiunto le parti si attiveranno «per armonizzare le nuove esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali facendo ricorso a quanto messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali».

Infine, sostanzialmente confermando la previgente (e di dubitabile legittimità) formulazione dell’art. 10 del CCNL, l’articolo in commento prevede altresì che «l’azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso […] nonché la sua indennità sostitutiva, ai lavoratori assunti dall'impresa subentrante».

* * * * *

Si segnala, infine, che l’ipotesi di accordo in discorso interviene su: (i) assistenza sanitaria integrativa; (ii) formazione continua; (iii) salute e sicurezza; (iv) lavoro agile; (v) misure per le donne vittime di violenza di genere; (vi) relazioni sindacali.