Disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza'

Restructuring Alert
November.05.2020

In data 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo (in fase di pubblicazione) (il “Decreto Correttivo”) che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi di Impresa introdotto con il D.l.gs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il “Codice della Crisi”). Il Decreto Correttivo intende chiarie il significato di alcune disposizioni contenute nel Codice della Crisi e coordinare in modo più efficiente la disciplina di alcuni istituti in esso disciplinati.

Rimane ferma l’entrata in vigore del Codice della Crisi (come modificato per effetto del Decreto Correttivo) prevista per il 1° settembre 2021 a seguito della proroga disposta dalla normativa emergenziale dettata per argine gli effetti della pandemia da Covid-19.

Qui di seguito una panoramica delle principali modifiche introdotte con il Decreto Correttivo, ad eccezione di quelle relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che, se del caso, saranno oggetto di una separata newsletter (il riferimento agli articoli si intende al Codice della Crisi come modificato dal Decreto Correttivo).

Principi generali e procedure di allerta

Il concetto di crisi

Il concetto di crisi viene declinato in termini più precisi mutuando espressioni della scienza aziendalistica: la definizione è di uno “squilibrio economico-finanziario” (e non più di una semplice “difficoltà economico-finanziaria”) che rende probabile l’insolvenza del debitore” (articolo 2).

Indicatore di un tale squilibrio è la non sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità” (articolo 13).

Procedure di allerta e composizione assistita della crisi

Vengono ridotte le soglie IVA superate le quali l’Agenzia delle Entrate deve darne avviso al debitore (articolo 15) affinché provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni pena la segnalazione del debitore all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa).

Le nuove soglie sono le seguenti: debito IVA scaduto e non pagato superiore a (i) euro 100.000 per un volume d’affari dell’anno precedente non superiore a euro 1.000.000; (ii) euro 500.000 per un volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 10.000.000; (iii) euro 1.000 per un volume d’affari dell’anno precedente superiore a 10.000.000.

Il Decreto Correttivo lascia invece inalterate le soglie oltre le quali scatta l’obbligo di segnalazione a carico dell’INPS e dell’agente della riscossione.

Il ruolo del pubblico ministero

Il Decreto Correttivo rafforza i poteri del pubblico ministero (articolo 38, comma 3) prevedendo un suo potere generalizzato di intervento in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi (ossia concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o liquidazione giudiziale). Lo scopo è consentire al pubblico ministero una più immediata tutela dell’interesse pubblico attraverso un’interlocuzione continua con le parti del processo di ristrutturazione.

Per facilitare tale intervento è prevista peraltro la trasmissione al pubblico ministero di tutte le relazioni del commissario giudiziale nel concordato preventivo mentre oggi tale trasmissione è limitata solo alla relazione principale.

 

Strumenti di regolazione della crisi

Il piano in generale

Il piano che il debitore deve predisporre nell'ambito di qualsiasi procedura di ristrutturazione (i.e. piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo) deve includere in base al Decreto Correttivo anche un piano industriale e l'indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario (articoli 56, 57 e 87).

Inoltre, il Decreto Correttivo prevede che in tutte le procedure di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi e, ove si proceda a pubblicazione, anche piani di risanamento) vadano pubblicati al Registro delle Imprese anche il piano e l’attestazione dell’esperto (e non solo gli accordi sottostanti o la domanda di concordato) (articoli 44 e 56).

Queste modifiche mirano a rendere più facilmente verificabile ai creditori e agli organi della procedura la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell'attestazione che lo accompagna.

Il piano attestato

 

Anche nel caso di piano attestato il debitore è chiamato ora ad indicare la lista dei creditori estranei e a precisare le risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti. Ciò per agevolare il controllo sul contenuto degli accordi sottostanti e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, in caso di insuccesso della ristrutturazione, da parte degli organi eventualmente chiamati a valutare l’applicabilità delle relative esenzioni (i.e. da revocatoria, ritardato fallimento e bancarotta preferenziale, articolo 56).

Gli accordi di ristrutturazione

 

In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (i.e. quelli potenzialmente vincolanti anche per i creditori estranei, articolo 61) è stata esclusa la necessità di soddisfare i creditori in misura prevalente con il ricavato della continuità aziendale, fermo però restando che l’accordo non può avere finalità liquidatorie (salvo che si tratti di un accordo concluso con banche e intermediari finanziari).

Il concordato preventivo

 

Le principali novità apportate dal Decreto Correttivo in materia di concordato preventivo sono le seguenti:

  • atti di straordinaria amministrazione: il tribunale ora può autorizzare in via d’urgenza l’alienazione o l’affitto d’azienda da parte del debitore senza far luogo a pubblicità e procedure competitive ove l'espletamento di tali attività possa pregiudicare "irreparabilmente" l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento dei loro crediti (articolo 94). Resta salvo il diritto dei creditori di contestare il provvedimento ove ritengano che esso sia stato adottato in carenza dei necessari presupposti e sia lesivo dei loro interessi;
  • contratti pendenti:
  • viene ripristinata l’inefficacia dei patti che consentono il recesso dai contratti pendenti o il loro scioglimento in caso di deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (articolo 97, comma 1);
  • in ipotesi di richiesta di sospensione o risoluzione di contratti pendenti da parte del debitore è previso che nelle more della procedura la parte in bonis non possa né esigere dal debitore la prestazione dovuta, né invocare la risoluzione del contratto per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di ammissione alla procedura (articolo 97, comma 6);
  • in tema di linee c.d. “autoliquidanti” il finanziatore può continuare a riscuotere i crediti anticipati anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (ciò in quanto - è stato chiarito - la riscossione diretta da parte dell’istituto finanziatore nei confronti dei debitori ceduti deve considerarsi una “prestazione principale” ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, il relativo contratto deve qualificarsi pendente). Tuttavia, in caso di scioglimento del contratto da parte del giudice delegato, su richiesta del debitore, il finanziatore ha comunque diritto di continuare a riscuotere e comunque trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori a rimborso integrale delle anticipazioni fatte nel periodo compreso tra (1) i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato e (2) la notifica del provvedimento che dispone lo scioglimento (articolo 97, comma 14).

Misure cautelari e protettive

 

In base al Decreto Correttivo le misure protettive, quando richieste contestualmente al deposito alla domanda per l’ammissione ad una procedura di regolazione della crisi, non possono avere durata superiore ai quattro mesi, come imposto dalla Direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019. Il Decreto Correttivo non chiarisce tuttavia il meccanismo di rinnovo di dette misure protettive sino al periodo massimo di dodici mesi previsto dall’articolo 8 (articolo 55, comma 3).

 

La liquidazione giudiziale

Il Curatore

Il Decreto Correttivo precisa che nel registro nazionale di cui all’art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, già istituito presso il Ministero della Giustizia, dovranno essere annotati oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali anche i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale di ciascuno di tali soggetti (articolo 125).

Revocatoria fallimentare

In base al Decreto Correttivo le rimesse in conto corrente effettuate dal fallito sono esenti da revocatoria fallimentare qualora abbiano ridotto in modoconsistente” (e non anche durevole come previsto oggi) l’esposizione del fallito (articolo 166).

Accertamento del passivo

In sede di comunicazione ai creditori di esecutività dello stato passivo il curatore dovrà fornire anche un'indicazione in merito alle concrete prospettive di soddisfacimento dei loro crediti (articolo 205, comma 2).

Tale modifica, stando alla relazione illustrativa del Decreto Correttivo, mira a disincentivare la proposizione di impugnazioni dello stato passivo da parte di creditori che, anche in caso di accoglimento del loro gravame, non avrebbero comunque alcuna aspettativa di soddisfacimento in ragione dell’esiguità dell'attivo.

Liquidazione dell’attivo e liberazione degli immobili

Il Decreto Correttivo ha accelerato le procedure di vendita e liberazione degli immobili (articolo 216).

Più in particolare, per quanto riguarda la liberazione degli immobili, (i) viene attribuito al giudice delegato il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (diversi dalla abitazione principale) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura; (ii) viene attribuito al curatore il potere di dare esecuzione al provvedimento di liberazione dell’immobile senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice delegato (questo potere permane in capo al curatore anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, se l'aggiudicatario non lo esenta).

Per quanto riguarda invece le procedure di vendita, è previsto che le vendite debbano avvenire attraverso l’utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato, con facoltà degli interessati di esaminare i beni in vendita nel termine di quindici giorni dalla richiesta presentata al curatore o al professionista incaricato.