Corporate Alert
May.21.2020
A cura di: Marco Nicolini, Riccardo Valle, Flavio Notari e Salvatore Picciau
Lo scorso 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il cd. “Decreto Rilancio”, di seguito il “Decreto”), il più recente tra gli interventi normativi con cui l’esecutivo si propone di contrastare gli effetti negativi del prolungato lockdown sull’economia nazionale.
Le previsioni introdotte nel nostro ordinamento tramite il Decreto costituiscono infatti un insieme eterogeneo di misure, volte a offrire un concreto sostegno a favore della piccola e media impresa. Tra di esse, in questa sede merita particolare attenzione quella contemplata dall’articolo 28 del Decreto, rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, che appresta un credito d’imposta a favore di imprese e professionisti che, rispettando una serie di requisiti, sostengano spese afferenti al pagamento di canoni di locazione per immobili commerciali (di seguito, il “Credito d’Imposta”).
In prima istanza, è opportuno sottolineare come la consistente entità del Credito d’Imposta (pari al 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione sostenuto dall’impresa o dal professionista) si riduca in modo significativo (al 30 %) quando i beneficiari risultino immessi nel godimento degli immobili commerciali sulla base di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
In secondo luogo, quanto ai requisiti per beneficiare del Credito d’Imposta, imprese e professionisti possono accedervi purché:
Alla luce di quanto sopra, è senza dubbio significativo osservare come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio del Credito d’Imposta anche a soggetti non appartenenti al ceto commerciale, ricomprendendo, tra i beneficiari dello stesso, anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali per lo svolgimento della loro attività istituzionale si servano di immobili in locazione, leasing o concessione.
Venendo poi a considerare le modalità con cui tale Credito d’Imposta possa essere impiegato, il contribuente potrà scegliere se utilizzarlo in sede di:
a) dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha pagato i canoni;
b) compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
c) cessione (ai sensi dell’art.122 del Decreto).
Tra le ipotesi summenzionate, quella relativa alla cessione merita particolare attenzione alla luce del suo carattere estremamente innovativo. Difatti, il legislatore, ha previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad “altri soggetti”, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
A loro volta, i cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con cui ne avrebbe fruito il cedente e, quindi, anche in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Questa breve ricognizione del nuovo istituto non potrebbe in ogni caso dirsi completa senza aver posto l’accento su due ulteriori interventi operati dal legislatore tramite il Decreto, finalizzati ad armonizzare la disciplina del Credito d’Imposta con il sistema previgente alla sua introduzione. In particolare, il legislatore ha:
Come si evince dalla relazione illustrativa, la ratio dell’esclusione appena menzionata è quella di evitare una duplicazione del beneficio offerto dal Decreto con quello di cui all’art. 65 citato in relazione alle medesime spese sostenute.
In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare come: