DL Rilancio e Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Corporate Alert
May.21.2020

A cura di: Marco Nicolini, Riccardo Valle, Flavio Notari e Salvatore Picciau

Lo scorso 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il cd. “Decreto Rilancio”, di seguito il “Decreto”), il più recente tra gli interventi normativi con cui l’esecutivo si propone di contrastare gli effetti negativi del prolungato lockdown sull’economia nazionale.

Le previsioni introdotte nel nostro ordinamento tramite il Decreto costituiscono infatti un insieme eterogeneo di misure, volte a offrire un concreto sostegno a favore della piccola e media impresa. Tra di esse, in questa sede merita particolare attenzione quella contemplata dall’articolo 28 del Decreto, rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, che appresta un credito d’imposta a favore di imprese e professionisti che, rispettando una serie di requisiti, sostengano spese afferenti al pagamento di canoni di locazione per immobili commerciali (di seguito, il “Credito d’Imposta”).

In prima istanza, è opportuno sottolineare come la consistente entità del Credito d’Imposta (pari al 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione sostenuto dall’impresa o dal professionista) si riduca in modo significativo (al 30 %) quando i beneficiari risultino immessi nel godimento degli immobili commerciali sulla base di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

In secondo luogo, quanto ai requisiti per beneficiare del Credito d’Imposta, imprese e professionisti possono accedervi purché:

  1. nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano registrato una diminuzione pari almeno al 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, rispetto al mese corrispondente nel periodo d’imposta precedente (cfr. quinto comma dell’articolo 28 del Decreto);
  2. i ricavi o compensi da loro conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2019 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) non siano superiori a 5 milioni di euro (fatta eccezione per strutture alberghiere che potranno beneficiare del Credito d’Imposta quale che fosse il loro volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente);
  3. il canone corrisposto dai conduttori sia riferibile ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o ancora all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Alla luce di quanto sopra, è senza dubbio significativo osservare come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio del Credito d’Imposta anche a soggetti non appartenenti al ceto commerciale, ricomprendendo, tra i beneficiari dello stesso, anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali per lo svolgimento della loro attività istituzionale si servano di immobili in locazione, leasing o concessione.

Venendo poi a considerare le modalità con cui tale Credito d’Imposta possa essere impiegato, il contribuente potrà scegliere se utilizzarlo in sede di:

a)         dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha pagato i canoni;

b)         compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

c)         cessione (ai sensi dell’art.122 del Decreto).

Tra le ipotesi summenzionate, quella relativa alla cessione merita particolare attenzione alla luce del suo carattere estremamente innovativo. Difatti, il legislatore, ha previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad “altri soggetti”, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

A loro volta,  i cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con cui ne avrebbe fruito il cedente e, quindi, anche in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Questa breve ricognizione del nuovo istituto non potrebbe in ogni caso dirsi completa senza aver posto l’accento su due ulteriori interventi operati dal legislatore tramite il Decreto, finalizzati ad armonizzare la disciplina del Credito d’Imposta con il sistema previgente alla sua introduzione. In particolare, il legislatore ha:

  1. disapplicato le soglie massime ai crediti di imposta e alle compensazioni fruibili annualmente dai contribuenti, rispettivamente previste dal comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e; nonché
  2. escluso che il Credito d’Imposta possa essere cumulato con quello di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la ratio dell’esclusione appena menzionata è quella di evitare una duplicazione del beneficio offerto dal Decreto con quello di cui all’art. 65 citato in relazione alle medesime spese sostenute.

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare come:

  1. la disciplina del Credito d’Imposta, per esplicita indicazione contenuta nel Decreto, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19;
  2. le modalità attuative della cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del Decreto saranno definite mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.