CELF - Center of European Law & Finance | April.20.2020
In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia" (il "Decreto"), pubblicato il giorno 8 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,Serie generale- n. 94; si tratta del secondo dei tre decreti emergenziali a supporto dell'imprenditoria nazionale. Alla luce della Comunicazione della Commissione Europea del 2 aprile 2020, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", facendo seguito al Decreto "Cura Italia" (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) e in attesa di quello che gli addetti ai lavori hanno rinominato "Decreto Aprile", il Decreto è stato emanato al fine di prevedere ulteriori interventi a favore delle imprese, consistenti principalmente nella concessione di garanzie statali volte a favorire la liquidità delle imprese. Tra le misure principali si annoverano:
In ogni caso, l'importo della garanzia non può eccedere il 25% del fatturato registrato nell'anno 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui sopra, il c. 5 dell'art. 1, accorda di dirittola garanzia dello Stato che risulta essere a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Essa si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi (insieme ad ogni altro onere accessorio). Va, sul punto, rilevato che non è ammesso il ricorso diretto da parte dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. In particolare, SACE S.p.A. svolge, anche per conto del MEF, le attività di escussione della garanzia e quelle relative al recupero crediti, salvo la possibilità di delegare tali attività alle banche stesse.
Con riferimento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), invece, il comma 13 dell'art. 1, prevede la possibilità di concedere (sempre nel rispetto dei limiti complessivi di spesa massimo di 200 miliardi di Euro) la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP entro il 31 dicembre 2020, derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzia di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche o altri istituti di cui all'art. 106 TUB a imprese con sede in Italia che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale liberato per effetto delle garanzie stesse. Tale garanzia, è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Le suddette misure (e, in particolare, quelle previste dai cc. 1-9) rimangono comunque subordinati all'approvazione della Commissione Europea sulla base della disciplina in materia di Aiuti di Stato. Sul punto, occorre far presente che, in data 14 aprile 2020, la Commissione europea ha chiarito che i menzionati interventi sono in linea con il quadro normativo di riferimento in materia e in particolare sono coerenti con il disposto di cui all'art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE.
Infine, l'art 3, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia dei meccanismi di sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e al rilancio dell'economia, richiede espressamente che SACE S.p.A. e CDP concordino le strategie industriali e commerciali. A tal riguardo, CDP deve preventivamente concordare con il MEF (e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A., la quale comunque non sarà soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.