Il nuovo regime fiscale delle Società Veicolo d'Appoggio nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione

Tax Law Update
May.08.2019

Con il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato in GU n. 100 del 30 aprile 2019 (c.d. "Decreto Crescita") [1], sono state apportate alcune modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti (la "Legge 130").

Modifiche di natura fiscale di particolare rilievo hanno interessato:

  • le società veicolo (conosciute anche come Reoco e Leaseco ed ora denominate dalla novella "società veicolo d'appoggio") che, ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge 130, possono essere costituite al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti (le "Società Veicolo di Appoggio"); nonché
  • le operazioni di acquisto e cessione dei beni e diritti sopra indicati effettuate dalle Società Veicolo di Appoggio.

1.     IL REGIME FISCALE DELLA SOCIETA' VEICOLO D'APPOGGIO

Ai sensi del novellato comma 4 dell'articolo 7.1 Legge 130, è stato chiarito che i beni, i diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione da parte della Società Veicolo di Appoggio costituiscono patrimonio separato da quello della medesima società nonché da quello relativo ad altre operazioni da questa poste in essere. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione ("SPV 130") nell'interesse dei portatori dei titoli.

Tale precisazione dovrebbe consentire di sostenere che, a differenza di quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 18 e 56 del 2019 [2], nelle more dell'operazione di cartolarizzazione, i beni acquistati dalla Società Veicolo di Appoggio, i rapporti giuridici ad essa inerenti nonché i proventi derivanti dalla attività della medesima società non assumono rilevanza ai fini delle imposte dirette.

In questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa, secondo la quale la previsione in materia di segregazione "consente altresì di rimuovere eventuali dubbi sulla applicabilità anche alla società veicolo d'appoggio dell'impostazione contabile, e con essa del regime di neutralità fiscale, applicabile alle società di cartolarizzazione in vigenza dell'operazione a cui la società stessa è funzionale".

Si auspica in tal senso una conferma da parte della Agenzia delle Entrate.

2.     LE AGEVOLAZIONI FISCALI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DEI BENI ALLA SOCIETA' VEICOLO D'APPOGGIO E DELLE CONNESSE GARANZIE ALLA SPV 130

Ai sensi del nuovo comma 4-bis dell'articolo 7.1 Legge 130, sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale inerenti:

  •  il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, alla Società Veicolo di Appoggio dei beni mobili e, o immobili, inclusi eventuali accolli di debito;
  •  le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della SPV 130 od altro finanziatore ed in relazione alla operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni trasferiti alla Società Veicolo di Appoggio;
  •  le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, ivi comprese le cessioni di credito.

3.     LE AGEVOLAZIONI FISCALI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DEI BENI DA PARTE DELLA SOCIETA' VEICOLO D'APPOGGIO

Ai sensi dei nuovi commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 7.1 Legge 130, sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale inerenti il trasferimento da parte della Società Veicolo di Appoggio dei beni immobili acquisiti nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione, a condizione che:

  • l'acquirente che agisce in regime d'impresa dichiari, nel relativo atto di acquisto, l'intenzione di rivendere gli immobili nei successivi cinque anni. In caso di mancata vendita nel predetto termine, l'acquirente sarà tenuto al pagamento delle imposte in misura ordinaria, oltre a interessi ed una sanzione pari al 30%;
  •  l'acquirente privato soddisfi le condizioni ordinariamente previste per godere delle agevolazioni c.d. prima casa.    

4.     LE AGEVOLAZIONI FISCALI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DI BENI DERIVANTI DA LEASING RISOLTI

Si segnala, infine, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 7.1 della Legge 130 (di seguito la trascrizione del primo e secondo periodo), a norma del quale "Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223".

Secondo la Relazione illustrativa la citata disposizione chiarisce "che anche alle società veicolo di appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale".

Sulla base di un primo esame della norma parrebbe opportuno chiarire, in sede di conversione in legge, l'applicazione tout court della agevolazione tanto alle società veicolo d'appoggio cessionarie dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività (c.d. Leaseco) quanto alle società veicolo d'appoggio cessionarie dei soli beni immobili (c.d. Reoco).

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Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.


[1] Si evidenzia che il Decreto Crescita dovrà essere oggetto di conversione in legge. Nel processo di conversione, il testo delle previsioni del Decreto Crescita, incluse quelle oggetto del presente Alert, potrebbero essere modificate.

[2] Nelle Risposte n. 18 e 56 del 2019, l'Agenzia delle Entrate affermava che i risultati economici dell'attività svolta dalla società "Reoco", costituita ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, della Legge 130, dovevano essere ordinariamente assoggettati ad imposizione IRES e IRAP. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, nel caso della Reoco "non si configura ex lege un effetto segregativo tale per cui, in costanza della operazione di cartolarizzazione e fintanto che questa non venga portata a termine, i proventi dell'attività di gestione e dismissione dei beni immobili vanno a costituire un patrimonio autonomo rispetto a quello della medesima società, indisponibile per la stessa".