Servizi di pagamento: pubblicato in G.U. il decreto che recepisce in Italia la PSD2

Banking & Finance Alert
January.15.2018

Sabato 13 gennaio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – Numero 10) il decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017 (di seguito, il “Decreto 218/2017”) recepimento nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. “PSD2”), nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il Decreto 218/2017, recependo gli obiettivi della PSD2, contribuisce dunque ad aumentare il livello di sicurezza delle transazioni, da un lato rafforzando il sistema dei pagamenti digitali, dall’altro riducendo al minimo il rischio di frode per tutti coloro che acquistano in internet. In particolare, vengono ampliati i diritti dei consumatori i quali, inter alia, beneficeranno di una riduzione della franchigia a loro carico da euro 150 a euro 50 (salvo i casi di dolo o colpa grave) per le operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. Inoltre, in linea di continuità con la Direttiva PSD2 e il documento in consultazione circolato nei mesi precedenti, il Decreto 218/2017 introduce formalmente i nuovi servizi di (i) disposizione di ordini di pagamento e (ii) informazione sui conti.

Il Decreto 218/2017 è entrato in vigore il 13 gennaio 2018: tutti gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica attualmente autorizzati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia, entro il 13 aprile 2018, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti per tali intermediari dal Testo Unico Bancario. Laddove tali intermediari non trasmettano le informazioni richieste entro il termine suindicato, gli stessi potranno continuare a svolgere la propria attività entro e non oltre il 13 luglio 2018, termine entro il quale la Banca d’Italia potrà avviare un procedimento di revoca dell’autorizzazione (ovvero richiedere l’adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei predetti requisiti).

Inoltre, con riferimento ai contratti in essere con la clientela, ciascun istituto dovrà comunicare ai propri clienti, entro il 12 marzo 2018, le proposte di modifica del contratto rese necessarie in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto 218/2017. Il cliente avrà diritto di recedere dal contratto, senza spese (applicando le condizioni contrattuali attualmente vigenti) entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In mancanza di esercizio di tale diritto di recesso, le modifiche proposte si intenderanno approvate.

Il testo del Decreto 218/2017 potrà essere visualizzato cliccando qui.

L'alert è stato redatto a cura di Marco Zechini, Luca Benvenuto, Matteo Mancinella e Anna Maria Pavone