L'Unione Europea ha pubblicato la "black list" dei paradisi fiscali

Tax Law Update
December.21.2017

Il Consiglio Europeo dei ministri dell'economia ha approvato e pubblicato una lista di 17 Paesi considerati paradisi fiscali (c.d. "Black List") e una lista di 47 Paesi che si sono impegnati ad allinearsi e rispettare i criteri di cooperazione necessari per non essere inseriti in futuro nella lista dei soggetti non collaborativi (c.d. "Grey List").

L'inserimento nelle suddette liste è stato effettuato dal Consiglio prendendo in considerazione i diversi criteri di trasparenza fiscale, di equa tassazione e l'applicazione delle misure Ocse contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (c.d. "BEPS").

1. I paradisi fiscali secondo la UE

I Paesi inclusi nella Black List sono: Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Corea del Sud, Macao, Isole Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti. Le principali ragioni che hanno indotto il Consiglio ad includere nella lista questi Paesi sono state: l'assenza dello scambio automatico di informazioni, la non applicazione degli standard minimi BEPS, la mancata ratifica della Convenzione Ocse sull'assistenza amministrativa, la presenza di regimi fiscali non in linea con gli standard europei, la non appartenenza al Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni per fini fiscali, nonché la presenza di strutture offshore sul territorio.

Nella Grey List rientrano, invece, quelle giurisdizioni che, pur non in linea con gli standard fiscali europei, hanno instaurato un "dialogo costruttivo con l'UE" e, per tale ragione, vengono considerati cooperativi (1). Questi Paesi si sono impegnati ad adeguare i propri regimi fiscali entro la fine del 2018 o, nel caso di Stati in via di sviluppo, entro il 2019. L'attribuzione degli impegni assunti sarà verificata dal Consiglio e le liste saranno aggiornate su base annuale.

2. Le finalità delle liste

Obbiettivo delle liste è "promuovere la buona governance a livello mondiale al fine di massimizzare gli sforzi per prevenire la frode fiscale e l'evasione" e spingere i Paesi ivi elencati verso un percorso di maggior trasparenza (2).

In particolare, il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare, verso le giurisdizioni non collaborative, misure coordinate come il monitoraggio rafforzato di alcune transazioni, un incremento dei controlli sui soggetti che beneficiano dei regimi a rischio o che hanno legami con centri offshore. Oltre queste misure i singoli Stati membri ne possono adottare altre quali, a titolo esemplificativo, l'indeducibilità dei costi "black list", il rafforzamento della disciplina sulle c.d. "Cfc", l'introduzione di ritenute alla fonte, l'obbligo per intermediari e consulenti fiscali di comunicare la strutturazione di operazioni potenzialmente a rischio elusione.


1 Solo per citarne alcuni, nella "lista grigia" sono compresi Paesi quali Svizzera, Bermuda, Bahamas, Jersey e Guernsey, Liechtenstein, Hong Kong, San Marino, Taiwan, Turchia ecc.
2 Cfr. comunicato stampa n. 731/17 del 5 dicembre 2017 del Consiglio Europeo.